ESERCIZIO EFFETTIVO, CONTINUATIVO, ABITUALE E PREVALENTE DELLA PROFESSIONE E REVISIONE DEGLI ALBI

ORDINE AVVOCATI RIMINI

 

L’art 21 legge 247/2012 subordina la permanenza dell’iscrizione all’Albo degli Avvocati all’esercizio della professione “in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente” e precisa che il COA è tenuto ad eseguire periodiche verifiche sulla sussistenza di tale requisito.

Il Consiglio dell’Ordine, per permettere agli iscritti di effettuare tale adempimento direttamente dal proprio studio, si è dotato di apposita piattaforma on line, fornita da Visura Spa, che dovrà essere utilizzata per generare le autocertificazioni con le quali sarà richiesto di attestare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.

 

CLICCARE QUI per le istruzioni per l’utilizzo della piattaforma e la compilazione del modulo on line.

 

Riteniamo utile ricordarVi che:

- della revisione e dei suoi risultati sarà data notizia al CNF

- la comunicazione dei dati necessari alla revisione deve essere effettuata da tutti gli Avvocati (compresi gli Iscritti nell'albo speciale degli enti pubblici, professori e stabiliti), fatta eccezione per i casi di esonero previsti dall’art. 21 co 7 L.P. più sotto specificati;

- gli Iscritti negli ultimi 5 anni sono esonerati dalla compilazione della scheda 1 e 2 del modulo on line e potranno direttamente passare alla scheda 3;

- l’Iscritto, che appartiene a Studio Associato/Società, dopo aver inviato il modulo online di Revisione Albi come “singolo” è pregato di contattare la Segreteria per l’aggiornamento dei dati della Associazione/Società;

- in caso ci si accorga di aver inviato/caricato il file Revisione Albo contenente errori, per annullarlo, contattare la Segreteria;

- l'Avvocato può interrompere e cancellare la compilazione fino al momento in cui carica il file firmato sulla piattaforma.

 

Il Decreto attuativo n.47/2016, all’art 2 co. 2, elenca i seguenti elementi che debbono ricorrere congiuntamente in capo all’Iscritto perché si ritenga sussistente il requisito:

- essere titolare di una partita IVA attiva o far parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;

- avere l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;

- aver trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l’incarico professionale è stato conferito da altro professionista;

- essere titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al Consiglio dell’Ordine;

- aver assolto l’obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense;

- avere in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge.

 

Precisiamo che l’art.21 co. 7 L.P. prevede che la prova dell’effettività continuità, abitualità e prevalenza non sia richiesta:

  • alle donne Avvocato in maternità e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell’adozione stessa. L’esenzione si applica, altresì, agli Avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo;
  • agli Avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro;
  • agli Avvocati che svolgano comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza.

Come già ben sapete la mancanza dell'effettività, continuità, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale comporta, purtroppo, non sussistendo giustificati motivi (indicati dall'art. 21, 7° comma della legge professionale), la CANCELLAZIONE dall'Albo.

 

Una volta cancellato dall'Albo l'Avvocato non potrà esservi nuovamente iscritto prima che siano trascorsi 12 mesi da quando la delibera di cancellazione è divenuta definitiva.

 

Il Consiglio resta a disposizione per ogni chiarimento, invitandoVi a prestare la massima attenzione in fase di compilazione dei format on line e a dare puntuale evasione alla procedura di Revisione Albi ENTRO E NON OLTRE IL 13 MAGGIO 2021, termine che il Consiglio dell’Ordine ha stabilito nella riunione del 28.04.2021 prorogando quello precedentemente comunicato del 30.04.2021.