Opinamento note

LINEE GUIDA OPINAMENTI

Presentazione dell’istanza

Per la liquidazione degli onorari degli Avvocati è necessario depositare istanza presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine.

Se depositata in cartaceo la Segreteria appone sull’originale dell’istanza il timbro di depositato, con numero di protocollo e data, con l’imposta di bollo e con gli altri oneri dovuti per legge.

L’istanza (e la documentazione allegata) potrà essere depositata anche via pec, in formato .pdf, redatta sulla base della modulistica fornita dal Consiglio dell’Ordine. In tal caso la marca da bollo sarà consegnata al più tardi al momento del rilascio del parere di congruità.

 

L’istanza deve contenere:

  • tutti i dati identificativi del cliente e/o di chi ha conferito l’incarico (codice fiscale, indirizzo, email, recapiti telefonici, pec, etc);
  • il certificato anagrafico di residenza del cliente (e/o di chi ha conferito l’incarico) aggiornato, ovvero rilasciato non oltre i 10 giorni antecedenti la data di presentazione dell’istanza di opina mento della nota, ciò al fine di evitare inutili duplicazioni dell’invio della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo con conseguente dilatazione dei tempi di definizione dello stesso ed aggravio, per l’istante, delle spese “vive” poste a suo carico;
  • l’elenco dettagliato di tutte le attività svolte (con le relative quantità, durata, ecc.), riferendole alle corrispondenti voci dei parametri vigenti ratione temporis;
  • l’indicazione specifica delle ragioni per le quali si richiede l’eventuale applicazione di aumenti o riduzioni rispetto ai parametri medi;
  • il numero di parti per le quali è stata svolta l’attività professionale;
  • la descrizione sommaria dell’attività professionale svolta con allegazione degli atti a sostegno della stessa (al solo fine esemplificativo: copie verbali, copia atti processuali, copie comunicazioni o istanze, ecc);
  • copia delle richieste di pagamento rivolte al cliente;
  • nei casi di richiesta di parere per difesa d’ufficio, la dichiarazione espressa che la richiesta è fatta a tal fine;
  • notule debitamente redatte.

L’istanza di parere di congruità deve, inoltre, essere accompagnata dal modulo di presentazione, scaricabile dal sito web dell’Ordine degli avvocati di Rimini.

La richiesta di parere di congruità è attivabile solo su richiesta di un iscritto all'Albo degli Avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine di Rimini o su richiesta dell’Assistito o aventi diritto in forza di legge. Nel caso in cui la procedura venga attivata da soggetto non legittimato, la domanda relativa potrà essere rifiutata sin dal suo deposito presso la Segreteria dell’Ordine e comunque il Consiglio non sarà tenuto ad alcuna formalizzazione del diniego né a custodire gli atti depositati.

 

Assegnazione Consigliere relatore e responsabile del procedimento

Entro 10 giorni dalla presentazione dell’istanza di opinamento e/o liquidazione, il Presidente del COA assegnerà la pratica ad un Consigliere che assumerà, una volta accertata l’assenza di casi di conflitto o la sussistenza dell’opportunità di astensione, la posizione di Relatore ed i poteri funzionali di “responsabile del procedimento” di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mod.

Solo successivamente a questo vaglio la Segreteria provvederà ad informare l’Istante ed il Cliente dell’avvio del procedimento amministrativo nonché dei tempi previsti per la conclusione dello stesso ed il nome del Consigliere Responsabile.

Qualora la notifica dell’avviso dell’avvio del procedimento al controinteressato non sia possibile per irreperibilità dello stesso all’indirizzo comunicato, la Segreteria potrà richiedere all’Istante di estrarre certificato di residenza aggiornato o di esperire ricerche anagrafiche ed anche presso l’Amministrazione Penitenziaria al fine di ottenere un nuovo indirizzo ove effettuare le comunicazioni.

In tal caso, oltre ai costi ordinari di opinamento, l’istante dovrà farsi carico di tutte le spese necessarie per gli ulteriori adempimenti finalizzati alla corretta comunicazione al controinteressato dell’avvio del procedimento (certificati anagrafici, spese di notifica ecc.).

L’avviso inviato dall’Ordine degli Avvocati dovrà contenere: le generalità del Responsabile del procedimento, l’avvertimento che il Cliente ha 10 giorni di tempo dall’avvenuta ricezione per produrre memorie o osservazioni o ogni altra documentazione utile in merito alla richiesta di opinamento, nonché di accedere agli atti e di, eventualmente, richiedere il tentativo di conciliazione.

Una volta decorso tale termine il Consigliere Responsabile procederà all’esame dell’istanza.

Questi, laddove ritenga di richiedere integrazioni (poiché l’opinamento viene deciso sulla base della sola documentazione prodotta dall’istante) ne dà comunicazione al Richiedente il quale ha 15 giorni di tempo per produrre detta documentazione, in difetto l’istanza verrà valutata come priva della prova dell’attività non documentata, con conseguente riflesso sugli onorari liquidati, o improcedibile in totale assenza di documentazione a supporto.

In quest’ultimo caso il Consigliere provvederà ad avvisare il richiedente ed, eventualmente, a convocarlo per chiarimenti.

All’esito, in difetto di mutamento delle preesistenti condizioni, il Responsabile proporrà al Consiglio di dichiarare improcedibile la richiesta.

Laddove il Responsabile ritenga di proporre al Consiglio il rigetto della richiesta di parere di congruità, deve darne comunicazione al Richiedente illustrandone le motivazioni. Quest’ultimo ha 10 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per presentare memorie, deduzioni ed osservazioni in merito a quanto rilevato dal Consigliere.

I termini per la conclusione del procedimento sono sospesi durante i periodi concessi per le integrazioni, ricominciano a decorrere solo alla scadenza.

La conclusione del procedimento verrà comunicata all’istante.

 

Rinuncia

l’Iscritto può rinunciare all’istanza sino alla conclusione del procedimento, corrispondendo in ogni caso l’1% dell’importo richiesto a titolo di rimborso spese di Segreteria.

 

Conclusione del procedimento

Il procedimento si conclude entro 60 giorni dall’avvio dello stesso (coincidente con il deposito dell’istanza presso la Segreteria) con formale delibera del COA. Tale termine resta sospeso:

  • fino a quando la segreteria ha conoscenza dell’avvenuto perfezionamento della notifica della comunicazione di apertura del procedimento;
  • in caso di richiesta di documentazione aggiuntiva;
  • in caso di tentativo di conciliazione;
  • in caso di convocazione delle parti per chiarimenti o di richiesta di integrazione di documentazione;
  • e inoltro di comunicazione del preavviso di rigetto

 

Approvazione delibera consiliare del 04.11.2020

e successiva integrazione delibera del 20.07.2021

 

 

RICHIESTA.OPINAMENTO.NOTE

MODULO OPINAMENTO PENALE

MODULO OPINAMENTO CIVILE

 

 

 

 

 

 

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