1.
L’astensione dai procedimenti penali costituisce un diritto
dell’avvocatura, costituzionalmente garantito, che è esercitato
secondo il presente codice di autoregolamentazione, tenuto conto
dei principi che regolano i servizi pubblici essenziali.
2. Il diritto di astensione può essere esercitato a tutela
delle garanzie fondamentali del procedimento penale, della libertà e
dignità dell’avvocatura, nonché come forma
di protesta nei confronti di atti che offendono gravemente la funzione
del difensore.
3. Il diritto di astensione può essere esercitato in ogni
stato e grado del procedimento, sia dal difensore dell’imputato,
di fiducia o di ufficio, che dai difensori delle altre parti.
4. L’astensione è proclamata dall’Unione delle
camere penali se concerne la difesa di interessi comuni all’intera
avvocatura penale. Se ha origine da situazioni di carattere locale, è proclamata
dalle singole camere penali circondariali o distrettuali.
5. Al fine di consentire ai titolari degli uffici giudiziari di
predisporre le misure che si rendessero necessarie, l’Unione
delle camere penali, ovvero le singole camere penali, debbono dare
preavviso almeno dieci giorni prima dell’inizio dell’astensione,
salvo i casi di effettiva e motivata urgenza.
L’avviso deve indicare la durata dell’astensione.
6. Il difensore compare all’udienza ai soli fini di consentire
il rinvio del processo ad altra data.
7. Non può esercitarsi il diritto di astensione:
a) nei procedimenti per delitti la cui prescrizione maturi durante
il periodo di astensione o nei successivi quarantacinque giorni;
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b) nelle ipotesi in
cui durante il medesimo periodo scadano o siano prossimi a scadere
i termini massimi della custodia cautelare;
c) nel corso delle
indagini preliminari quando debba procedersi al compimento di atti
che il difensore ritiene non differibili per il loro carattere
di urgenza, ovvero perché appaiono necessari ai fini della
decisione sulla libertà personale. In particolare non può esercitarsi
il diritto di astensione con riguardo alle udienze di convalida,
agli interrogatori ex art. 294 c.p.p. e alle udienze avanti il
tribunale del riesame;
d) nella ipotesi di atti procedimentali soggetti a decadenza o
preclusione.
8. Allo scopo di contemperare i diritti dell’avvocatura
con la tutela sia della libertà della persona, sia dell’amministrazione
della giustizia, il diritto di astensione non può esercitarsi
qualora l’imputato detenuto chieda espressamente che sia
celebrata l’udienza a suo carico.
9. La camera penale circondariale, o distrettuale, del luogo in
cui si svolge il procedimento, può, per motivi di eccezionale
rilevanza, autorizzare i difensori, a loro richiesta, a partecipare
alle udienze. La decisione, nel caso in cui l’astensione
sia dichiarata dall’Unione, deve essere assunta di concerto
con la giunta.
10. Le disposizioni concernenti i limiti e le modalità dell’esercizio
del diritto non si applicano nei casi in cui l’Unione delle
camere penali proclami l’astensione per la difesa dell’ordine
costituzionale o per protesta a seguito di gravi eventi lesivi
del diritto di difesa. |