Anno 1996 Numero 6  
 
Le camere penali regolamentano le astensioni forensi
Gli avvocati penalisti si autodisciplinano
Dal 6 febbraio l'Unione delle camere penali si è dotata
di un codice di autoregolamentazione. Pubblichiamo il testo approvato
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1. L’astensione dai procedimenti penali costituisce un diritto dell’avvocatura, costituzionalmente garantito, che è esercitato secondo il presente codice di autoregolamentazione, tenuto conto dei principi che regolano i servizi pubblici essenziali.

2. Il diritto di astensione può essere esercitato a tutela delle garanzie fondamentali del procedimento penale, della libertà e dignità dell’avvocatura, nonché come forma di protesta nei confronti di atti che offendono gravemente la funzione del difensore.

3. Il diritto di astensione può essere esercitato in ogni stato e grado del procedimento, sia dal difensore dell’imputato, di fiducia o di ufficio, che dai difensori delle altre parti.

4. L’astensione è proclamata dall’Unione delle camere penali se concerne la difesa di interessi comuni all’intera avvocatura penale. Se ha origine da situazioni di carattere locale, è proclamata dalle singole camere penali circondariali o distrettuali.

5. Al fine di consentire ai titolari degli uffici giudiziari di predisporre le misure che si rendessero necessarie, l’Unione delle camere penali, ovvero le singole camere penali, debbono dare preavviso almeno dieci giorni prima dell’inizio dell’astensione, salvo i casi di effettiva e motivata urgenza.

L’avviso deve indicare la durata dell’astensione.

6. Il difensore compare all’udienza ai soli fini di consentire il rinvio del processo ad altra data.

7. Non può esercitarsi il diritto di astensione:

a) nei procedimenti per delitti la cui prescrizione maturi durante il periodo di astensione o nei successivi quarantacinque giorni;

b) nelle ipotesi in cui durante il medesimo periodo scadano o siano prossimi a scadere i termini massimi della custodia cautelare;

c) nel corso delle indagini preliminari quando debba procedersi al compimento di atti che il difensore ritiene non differibili per il loro carattere di urgenza, ovvero perché appaiono necessari ai fini della decisione sulla libertà personale. In particolare non può esercitarsi il diritto di astensione con riguardo alle udienze di convalida, agli interrogatori ex art. 294 c.p.p. e alle udienze avanti il tribunale del riesame;

d) nella ipotesi di atti procedimentali soggetti a decadenza o preclusione.

8. Allo scopo di contemperare i diritti dell’avvocatura con la tutela sia della libertà della persona, sia dell’amministrazione della giustizia, il diritto di astensione non può esercitarsi qualora l’imputato detenuto chieda espressamente che sia celebrata l’udienza a suo carico.

9. La camera penale circondariale, o distrettuale, del luogo in cui si svolge il procedimento, può, per motivi di eccezionale rilevanza, autorizzare i difensori, a loro richiesta, a partecipare alle udienze. La decisione, nel caso in cui l’astensione sia dichiarata dall’Unione, deve essere assunta di concerto con la giunta.

10. Le disposizioni concernenti i limiti e le modalità dell’esercizio del diritto non si applicano nei casi in cui l’Unione delle camere penali proclami l’astensione per la difesa dell’ordine costituzionale o per protesta a seguito di gravi eventi lesivi del diritto di difesa.