Art.
1. - 1. Lo stato di agitazione dell'avvocatura si attua attraverso:
a) la astensione dalle attività di assistenza e difesa
e dalle udienze penali, civili, amministrative e tributarie;
b) la manifestazione di pubblica denuncia di comportamenti illegittimi
o comunque lesivi dei diritti fondamentali dei cittadini o della
avvocatura;
c) ogni altro mezzo di volta in volta ritenuto più idoneo,
ivi compresa la richiesta agli iscritti agli Albi di cessare o
sospendere la prestazione delle funzioni giudiziarie onorarie.
Art. 2. - 1. L'astensione è deliberata dall'Assemblea dell'Organismo
unitario anche su proposta della Giunta centrale.
2. In caso di urgenza e per una durata non superiore a tre giorni,
l'astensione è deliberata dalla Giunta centrale dell'Organismo
unitario dell'avvocatura.
3. Nella ipotesi di cui al comma precedente, la Giunta centrale
contestualmente convoca con procedura d'urgenza nei due giorni
successivi l'Assemblea dell'Organismo unitario per riferire sulle
ragioni che hanno determinato la deliberazione e perché assuma
le deliberazioni di cui all'art. 7.
4. Lo stato di agitazione che
si attui con le modalità di
cui all'art. 1 lett. b) e c), quando abbia una estensione territoriale
che eccede l'ambito di un distretto è deliberato dalla Giunta
centrale.
5. Lo stato di agitazione che si attui con le modalità di
cui all'art. 1 lett. b) e c) nell'ambito di ciascun distretto, è deliberato
all'unanimità dai delegati distrettuali dell'Organismo unitario,
sentiti la Giunta centrale e i presidenti degli Ordini del distretto.
6. Nei casi previsti dal comma precedente i membri distrettuali
redigono un sommario verbale che rimetteranno senza ritardo alla
segreteria dell'Organismo unitario.
7. Nei casi previsti dal comma 5, qualora non venga raggiunta
l'unanimità, della decisione verrà investita senza
ritardo la Giunta centrale.
Art. 3. - 1. L'Organismo unitario, o la Giunta centrale nelle
ipotesi di cui all'art. 2 comma 2, in relazione alla natura, alla
gravità e
al rilievo territoriale dei fatti segnalati, alle richieste e
alle informative, deliberano che la protesta si estenda all'intero
territorio nazionale o si svolga in ambiti distrettuali o circondariali
determinati, precisandone le modalità e la durata.
2. Nei casi di cui all'art. 2 comma 5, le modalità e la
durata della protesta vengono deliberate dai membri distrettuali,
nelle forme di cui ai commi 5 e 6; è fatto salvo quanto
previsto dal comma 7 del predetto articolo.
Art. 4. - 1. La astensione è proclamata ogni volta si verifichino,
anche in ambito locale, gravi lesioni dei diritti fondamentali
dei cittadini, delle garanzie essenziali del processo, della libertà,
dell'indipendenza e della dignità della avvocatura o in
presenza di atti o comportamenti che offendano o limitino gravemente
la funzione del difensore. 2. La astensione può altresì essere proclamata qualora
venga negato il diritto dell'avvocatura, rappresentata dall'Organismo
unitario, di essere consultata sui problemi relativi alla giustizia,
agli ordinamenti processuali e alla disciplina della professione.
Art. 5. - 1. La astensione riguarderà tutte le attività di
assistenza e di difesa da prestarsi in ogni fase, stato e grado
del processo sia dal difensore di fiducia che da quello di ufficio.
2. Salvo casi eccezionali, che dovranno essere indicati e motivati
nella delibera, saranno esclusi:
a) in materia penale: i procedimenti relativi a detenuti; i procedimenti
per i reati di cui agli artt. 416 e 416-bis c.p.; i procedimenti
per i reati la cui prescrizione maturi durante il periodo di astensione
o nei successivi quarantacinque giorni; i procedimenti per i quali
nel periodo di astensione maturi la scadenza dei termini di custodia
cautelare; i procedimenti camerali con presenza facoltativa del
difensore; i procedimenti di convalida dell'arresto e del fermo;
i procedimenti già dichiarati urgenti dal gip a norma dell'art.
240-bis delle disposizioni di attuazione al c.p.p.; gli atti irripetibili
ai fini della formazione della prova;
b) in materia civile: i procedimenti relativi a provvedimenti
cautelari, allo stato e alla capacità delle persone, ad
alimenti, alla comparizione personale dei coniugi in sede di separazione
o di divorzio, all'affidamento di minori, alla dichiarazione o
alla revoca di fallimenti; alla convalida di sfratto, alla sospensione
dell'esecuzione, alla sospensione o revoca dell'esecutorietà di
provvedimenti giudiziari;
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c) in materia amministrativa
e tributaria: i procedimenti cautelari e urgenti e quelli relativi
a questioni elettorali.
3. Fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l'astensione
determini un grave pregiudizio alle parti, il difensore interessato
dovrà dare tempestiva e motivata comunicazione scritta al
presidente del Consiglio dell'Ordine territorialmente competente
e agli altri difensori, delle attività processuali che intende
compiere.
4. L'avvocato che
non aderisce alla astensione ha il dovere di informare preventivamente
gli altri difensori costituiti, o di cui conosca la presenza nel
processo e, ove questi aderiscano alla astensione, ha il dovere
di non compiere atti e di adoperarsi perché non vengano
emessi provvedimenti pregiudizievoli per le altre parti.
Art. 6. - 1. Salvi i casi d'urgenza, le deliberazioni di cui all'art. 2, commi
1 e 2, dovranno essere comunicate al ministro di Grazia e giustizia almeno
dieci giorni prima di quello previsto per l'inizio della astensione.
2. Le deliberazioni previste dall'art. 2, commi 1 e 2, verranno
immediatamente trasmesse al Consiglio nazionale forense, al Consiglio
dell'Ordine, alle Unioni distrettuali e regionali, se esistenti,
nonché alle Associazioni nazionali forensi maggiormente
rappresentative, perché provvedano alla comunicazione agli
iscritti e agli associati e ai conseguenti adempimenti.
3. Le altre deliberazioni previste dall'art. 2, verranno comunicate
a cura della Giunta centrale alle Istituzioni e alle Associazioni
nazionali forensi maggiormente rappresentative.
Art. 7. - 1. L'Assemblea dell'Organismo unitario, con il voto favorevole
della metà più uno degli aventi diritto, può modificare
le deliberazioni prese a norma dell'art. 2, dandone immediata comunicazione
a norma dell'art. 6.
Art. 8. - 1. I comportamenti individuali con i quali si attua
la protesta debbono essere rigorosamente conformi alla deontologia
professionale e alle prescrizioni
fissate negli atti che la hanno proclamata.
2. L'Organismo unitario attraverso la Giunta centrale e i propri
membri distrettuali, e i presidenti dei Consigli dell'Ordine vigilano
sulla rigorosa osservanza di quanto previsto al comma precedente.
Art. 9. - 1. é istituto un Comitato di garanti dell'osservanza
delle norme del codice riguardo alla protesta che si attui con
le modalità di
cui all'art. 1, lettera a).
2. Il Comitato è composto da tre membri nominati dal presidente
della Commissione di cui all'art. 12 della legge 12 giugno 1990,
n. 146, scelti nell'ambito di terne proposte, rispettivamente,
dal ministro di Grazia e giustizia, dal Consiglio nazionale forense
e dall'Organismo unitario.
3. Ogni deliberazione adottata a norma dell'art. 2, commi 1 e
2, è comunicata senza ritardo al Comitato dei garanti.
4. Il Comitato riferisce al presidente del Consiglio dei ministri,
al Consiglio nazionale forense e alla Giunta centrale dell'Avvocatura
le eventuali violazioni delle norme di autoregolamentazione.
Disposizioni finali e transitorie
Art. 1. - Il codice di autoregolamentazione entrerà in
vigore dal 31 marzo 1996.
Art. 2. - La Giunta centrale assumerà le iniziative più opportune
per l'attuazione di quanto previsto nel codice di autoregolamentazione.
Art. 3. - Per le proteste in atto alla data di entrata in vigore del codice,
l'Organismo unitario, sentiti i rappresentanti degli Ordini e delle Associazioni
interessati, adotterà i provvedimenti di cui all'art. 7.
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