Anno 1996 Numero 6  
 
Recentissima circolare trasmessa al Consiglio dell'Ordine
Liquidazione a pagamento delle spese di giudizio
in cause promosse da invalidi civili
contro il Ministero dell'Interno
 
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La Prefettura di Rimini ha comunicato al Consiglio dell’Ordine, per l’opportuna diffusione agli avvocati e procuratori iscritti, le nuove direttive del Ministero dell’interno in ordine alla liquidazione e al pagamento delle spese giudiziali nelle cause promosse da invalidi civili contro detto Ministero.

Nella circolare n. 14 del 29 gennaio u.s. dunque, il Ministero dell’interno, rifacendosi all’art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (che disciplina la gratuità del giudizio nelle controversie in materia previdenziale stabilendo che le spese del giudizio devono essere anticipate dagli uffici giudiziari, mediante emissione dell’ordinativo di pagamento e pagate, in concreto, dal cassiere dell’Ufficio del registro) dispone che tutte le spese processuali effettivamente a carico della parte attrice per la propria difesa (per avvocati, consulenti tecnici di parte etc.) nonché quelle relative ai consulenti tecnici d’ufficio nominati dal giudice, debbono essere soddisfatte dal cancelliere con onere a carico del capitolo 1291 amministrato dal Ministero medesimo.

La Prefettura non dovrà più procedere al pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di I grado con condanna a carico dell’Amministrazione, notificate presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, in quanto assolte direttamente dalle Cancellerie dei giudici competenti.

Nella fase transitoria la Prefettura e le Cancellerie avranno stretti contatti per evitare duplicazioni nella liquidazione delle posizioni pendenti attualmente.

Va segnalata al riguardo la pesante situazione in cui verrà a trovarsi la Cancelleria della Pretura. La quantità delle incombenze che verranno a gravare sulla Cancelleria dato l’elevato numero delle cause pendenti unita all’inadeguatezza degli organici al carico di lavoro comporterà sicuramente ritardi anche nelle procedure di liquidazione dei periti.


Pubblichiamo di seguito la circolare:

1. L’art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533, nel disciplinare la gratuità del giudizio nelle controversie in materia previdenziale, stabilisce al 4° comma che le spese di giudizio devono essere anticipate dagli uffici giudiziari (Cancellerie) mediante emissione dell’ordinativo di pagamento e pagate, in concreto, dal cassiere dell’Ufficio del registro con onere a carico del cap. 1291 amministrato da questo Dicastero.

Tutte le spese processuali, pertanto, effettivamente sostenute dalla parte attrice per la sua difesa (avvocati, consulenti tecnici di parte, ecc.), nonché quelle relative ai consulenti tecnici d’ufficio nominati dal Tribunale, debbono essere soddisfatte dal cancelliere. A tale proposito si richiamano le disposizioni di cui ai punti a) e b) della circolare n. 4/2581/9 del 16/10/1981 del Ministero di grazia e giustizia.

2. Da quanto sopra esposto al punto precedente, codesta Prefettura non dovrà procedere al pagamento delle spese processuali liquidate dal magistrato nei provvedimenti di 1° grado di condanna dell’Amministrazione, notificati presso le locali Avvocature, in quanto assolte direttamente dalle Cancellerie.

3. Gli oneri relativi ai consulenti tecnici di parte all’uopo nominati da codesta Prefettura nonché gli onorari spettanti agli avvocati delegati dall’Avvocatura per la rappresentanza in giudizio dell’Amministrazione, dovranno essere liquidati con la procedura sinora seguita direttamente da codesto ufficio con onere a carico del capitolo 1291.

4. Al fine di agevolare l’attuazione delle nuove procedure, codesta Prefettura vorrà, nella fase di passaggio, comunicare alla competente Cancelleria, con apposito elenco, gli estremi delle sentenze di 1° grado per le quali non si è ancora provveduto al pagamento. Inoltre, al fine di evitare eventuali duplicazioni, sarà necessario stabilire opportuni contatti, anche informali, con le Cancellerie, verificando e sollecitando, di volta in volta, la puntuale osservanza delle disposizioni di cui alla legge 533/73.

5. In ultimo, per quanto riguarda gli atti di precetto e di pignoramento, cui segue l’esecuzione forzata, le relative spese dovranno essere prontamente liquidate da parte di codesti uffici con l’avvertenza di accertare preventivamente che il documento in questione non sia già in fase di liquidazione presso l’Ufficio giudiziario.

Stante la delicatezza che assume la materia e la conseguente responsabilità amministrativa che potrebbe insorgere per eventuali danni all’Erario, si raccomanda la massima collaborazione da parte delle Prefetture.