La
Prefettura di Rimini ha comunicato al Consiglio dell’Ordine,
per l’opportuna diffusione agli avvocati e procuratori iscritti,
le nuove direttive del Ministero dell’interno in ordine alla
liquidazione e al pagamento delle spese giudiziali nelle cause promosse
da invalidi civili contro detto Ministero.
Nella circolare n. 14 del 29 gennaio u.s. dunque, il Ministero
dell’interno, rifacendosi all’art. 10 della legge 11
agosto 1973, n. 533 (che disciplina la gratuità del giudizio
nelle controversie in materia previdenziale stabilendo che le spese
del giudizio devono essere anticipate dagli uffici giudiziari,
mediante emissione dell’ordinativo di pagamento e pagate,
in concreto, dal cassiere dell’Ufficio del registro) dispone
che tutte le spese processuali effettivamente a carico della parte
attrice per la propria difesa (per avvocati, consulenti tecnici
di parte etc.) nonché quelle relative ai consulenti tecnici
d’ufficio nominati dal giudice, debbono essere soddisfatte
dal cancelliere con onere a carico del capitolo 1291 amministrato
dal Ministero medesimo.
La Prefettura non dovrà più procedere al pagamento
delle spese processuali liquidate nelle sentenze di I grado con
condanna a carico dell’Amministrazione, notificate presso
l’Avvocatura distrettuale dello Stato, in quanto assolte
direttamente dalle Cancellerie dei giudici competenti.
Nella fase transitoria la Prefettura e le Cancellerie avranno
stretti contatti per evitare duplicazioni nella liquidazione delle
posizioni pendenti attualmente.
Va segnalata al riguardo la pesante situazione in cui verrà a
trovarsi la Cancelleria della Pretura. La quantità delle
incombenze che verranno a gravare sulla Cancelleria dato l’elevato
numero delle cause pendenti unita all’inadeguatezza degli
organici al carico di lavoro comporterà sicuramente ritardi
anche nelle procedure di liquidazione dei periti.
Pubblichiamo di seguito la circolare:
1. L’art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533, nel disciplinare
la gratuità del giudizio nelle controversie in materia previdenziale,
stabilisce al 4° comma che le spese di giudizio devono essere
anticipate dagli uffici giudiziari (Cancellerie) mediante emissione
dell’ordinativo di pagamento e pagate, in concreto, dal cassiere
dell’Ufficio del registro con onere a carico del cap. 1291
amministrato da questo Dicastero.
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Tutte le spese processuali,
pertanto, effettivamente sostenute dalla parte attrice per la sua
difesa (avvocati, consulenti tecnici di parte, ecc.), nonché quelle
relative ai consulenti tecnici d’ufficio nominati dal Tribunale,
debbono essere soddisfatte dal cancelliere. A tale proposito si
richiamano le disposizioni di cui ai punti a) e b) della circolare
n. 4/2581/9 del 16/10/1981 del Ministero di grazia e giustizia.
2. Da quanto sopra esposto al punto precedente, codesta Prefettura
non dovrà procedere al pagamento delle spese processuali
liquidate dal magistrato nei provvedimenti di 1° grado di condanna
dell’Amministrazione, notificati presso le locali Avvocature,
in quanto assolte direttamente dalle Cancellerie.
3. Gli oneri relativi ai consulenti tecnici di parte all’uopo
nominati da codesta Prefettura nonché gli onorari spettanti
agli avvocati delegati dall’Avvocatura per la rappresentanza
in giudizio dell’Amministrazione, dovranno essere liquidati
con la procedura sinora seguita direttamente da codesto ufficio
con onere a carico del capitolo 1291.
4. Al fine di agevolare l’attuazione delle nuove procedure,
codesta Prefettura vorrà, nella fase di passaggio, comunicare
alla competente Cancelleria, con apposito elenco, gli estremi delle
sentenze di 1° grado per le quali non si è ancora provveduto
al pagamento. Inoltre, al fine di evitare eventuali duplicazioni,
sarà necessario stabilire opportuni contatti, anche informali,
con le Cancellerie, verificando e sollecitando, di volta in volta,
la puntuale osservanza delle disposizioni di cui alla legge 533/73.
5. In ultimo, per quanto riguarda gli atti di precetto e di pignoramento,
cui segue l’esecuzione forzata, le relative spese dovranno
essere prontamente liquidate da parte di codesti uffici con l’avvertenza
di accertare preventivamente che il documento in questione non
sia già in fase di liquidazione presso l’Ufficio giudiziario.
Stante la delicatezza che assume la materia e la conseguente responsabilità amministrativa
che potrebbe insorgere per eventuali danni all’Erario, si
raccomanda la massima collaborazione da parte delle Prefetture.
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