Anno 1996 Numero 6  
 
Recente sentenza del Tribunale di Rimini
Il giudice tutelare autorizza i genitori
del minore a sottoscrivere quietanza
 
:::

Responsabilità civile - Risarcimento danni - Rinuncia ai diritti del minore - Necessità dell’autorizzazione del giudice tutelare.

Transazione assicurativa - Rinuncia a danni non conosciuti - Inefficacia.

La sottoscrizione da parte dei genitori del minore di una quietanza liberatoria a tacitazione transattiva e definitiva di ogni pretesa per danni materiali e personali, presenti e futuri del minore stesso, costituisce un atto di straordinaria amministrazione che necessita dell’autorizzazione del giudice tutelare. Detta quietanza non potrebbe comunque impedire la successiva richiesta di risarcimento dei danni non ancora manifestatisi e neppure prevedibili in mancanza di elementi obiettivi che li rendessero riconoscibili al momento della sottoscrizione. (Trib. Rimini, sentenza n. 446 del 6/7-18/8/95, Pres. Santucci, Est. Fochessati)

Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Rimini aderisce all’orientamento giurisprudenziale che considera atti di straordinaria amministrazione le rinunce e le transazioni inerenti ai diritti dei minori (Trib. Roma 30/1/92 in Foro It. 1993, I, 961 e Cass. Pen. 14/7/88 in Giust. Pen. 1989, II, 221).

Non mancano pronunzie di contrario avviso che, tuttavia, escludono con chiarezza la necessità dell’autorizzazione limitatamente alla proposizione dell’azione giudiziaria volta alla reintegrazione del patrimonio del minore ed alla successiva eventuale transazione della lite (Cass. 11/1/89 n. 59 in Giust. Civ. Mass. 1989, fasc. 1).

Occorre porre in evidenza che, nel caso deciso dal Tribunale di Rimini, la "transazione" era stata sottoscritta prima del procedimento giudiziario e, soprattutto, che era sostanzialmente una vera e propria rinuncia a tutti i diritti del minore. Con l’accordo impugnato infatti l’assicurazione aveva risarcito solo i modesti danni materiali subiti dai genitori del minorenne.

Nella medesima sentenza, per quanto incidentalmente ed in via subordinata, il Tribunale di Rimini ha anche recepito l’orientamento più estesamente espresso nella sentenza n. 3172 del 6/7/75 della Suprema Corte di Cassazione (Giur. It. 1975, I, I, 1929), nella quale si legge che le rinunce e le transazioni, nonostante l’eventuale esplicito riferimento a generici "diritti presenti e futuri", non possono comprendere danni non ancora manifestatisi e che non potevano essere previsti per anticipazione in mancanza di elementi obiettivi attuali che li rendessero conoscibili.

Nel caso esaminato dal Tribunale il minore era stato dimesso dall’Ospedale Infermi di Rimini con un certificato di completa guarigione e, al momento della sottoscrizione della quietanza, nulla lasciava presagire l’invalidità permanente successivamente accertata dal C.T.U. in corso di causa.

Per inciso, nella quantificazione dei danni biologici la Corte di merito ha fatto riferimento al parametro del triplo della pensione sociale, con scarto in percentuale trattandosi di micropermaneti e con interessi da computarsi sulle somme rivalutate con cadenza annuale, come da Cass. S.U. 22/4/94-17/2/95, n. 1712.