Responsabilità civile
- Risarcimento danni - Rinuncia ai diritti del minore - Necessità dell’autorizzazione
del giudice tutelare.
Transazione assicurativa - Rinuncia a danni non conosciuti - Inefficacia.
La sottoscrizione da parte dei genitori del minore di una quietanza
liberatoria a tacitazione transattiva e definitiva di ogni pretesa
per danni materiali e personali, presenti e futuri del minore stesso,
costituisce un atto di straordinaria amministrazione che necessita
dell’autorizzazione del giudice tutelare. Detta quietanza
non potrebbe comunque impedire la successiva richiesta di risarcimento
dei danni non ancora manifestatisi e neppure prevedibili
in mancanza di elementi obiettivi che li rendessero riconoscibili
al momento della sottoscrizione. (Trib. Rimini, sentenza n. 446
del 6/7-18/8/95, Pres. Santucci, Est. Fochessati)
Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Rimini aderisce all’orientamento
giurisprudenziale che considera atti di straordinaria amministrazione
le rinunce e le transazioni inerenti ai diritti dei minori (Trib.
Roma 30/1/92 in Foro It. 1993, I, 961 e Cass. Pen. 14/7/88 in
Giust. Pen. 1989, II, 221).
Non mancano pronunzie di contrario avviso che, tuttavia, escludono
con chiarezza la necessità dell’autorizzazione limitatamente
alla proposizione dell’azione giudiziaria volta alla reintegrazione
del patrimonio del minore ed alla successiva eventuale transazione
della lite (Cass. 11/1/89 n. 59 in Giust.
Civ. Mass. 1989, fasc.
1).
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Occorre porre in evidenza
che, nel caso deciso dal Tribunale di Rimini, la "transazione" era
stata sottoscritta prima del procedimento giudiziario e, soprattutto,
che era sostanzialmente una vera e propria rinuncia a tutti i diritti
del minore. Con l’accordo impugnato infatti l’assicurazione
aveva risarcito solo i modesti danni materiali subiti dai genitori
del minorenne.
Nella medesima sentenza, per quanto incidentalmente ed in via
subordinata, il Tribunale di Rimini ha anche recepito l’orientamento
più estesamente espresso nella sentenza n. 3172 del 6/7/75
della Suprema Corte di Cassazione (Giur. It. 1975, I, I, 1929),
nella quale si legge che le rinunce e le transazioni, nonostante
l’eventuale esplicito riferimento a generici "diritti
presenti e futuri", non possono comprendere danni non ancora
manifestatisi e che non potevano essere previsti per anticipazione
in mancanza di elementi obiettivi attuali che li rendessero conoscibili.
Nel caso esaminato dal Tribunale il minore era stato dimesso dall’Ospedale
Infermi di Rimini con un certificato di completa guarigione e,
al momento della sottoscrizione della quietanza, nulla lasciava
presagire l’invalidità permanente successivamente
accertata dal C.T.U. in corso di causa.
Per inciso, nella quantificazione dei danni biologici la Corte
di merito ha fatto riferimento al parametro del triplo della pensione
sociale, con scarto in percentuale trattandosi di micropermaneti
e con interessi da computarsi sulle somme rivalutate con cadenza
annuale, come da Cass. S.U. 22/4/94-17/2/95, n. 1712. |