1.
Omesse comunicazioni - Falsificazione della firma - Appropriazione
di somme.
L'avvocato che non solo ometta di dare diligenti informazioni
al cliente, ma fabbrichi artificiosamente informazioni inveritiere
o comunque inesatte; che utilizzi la firma apocrifa del cliente
all'insaputa di questi in un atto di quietanza, che si appropri
delle somme spettanti al cliente, versandole nel proprio conto
corrente e restituendole solo dopo essere stato scoperto, pone
in essere un comportamento in aperta violazione dei principi di
diligenza, dignità e decoro, che integra gli estremi di
una condotta censurabile sotto il profilo disciplinare. (C.n.f.
6.2.1995, n. 6; 14.1.1995, n. 1).
2. Partecipazione a procedura di espropriazione immobiliare nella
duplice veste di patrocinatore del debitore esecutato e di creditore
intervenuto.
é censurabile la condotta dell'avvocato che abbia partecipato
ad una procedura di espropriazione immobiliare nella duplice veste
di patrocinatore del debitore esecutato e di creditore intervenuto.
(C.n.f. 4.3.1995, n. 20).
3. Obbligo di prudenza e correttezza.
Gli obblighi di prudenza e correttezza devono essere osservati
anche nei colloqui con il cliente. Viola pertanto gli obblighi
di prudenza e correttezza l'avvocato che, nei colloqui con il cliente,
usi espressioni e pronunci giudizi offensivi nei confronti dei
colleghi. (C.n.f. 4.3.1995, n. 22).
4. Dovere di segretezza e riservatezza
e divieto di pubblicità.
Viola i doveri di dignità e decoro professionale e, in
specie, il divieto di pubblicità, unitamente al dovere di
segretezza e riservatezza, l'avvocato che nel corso di un'intervista
rilasci ai giornalisti notizie obiettivamente pregiudizievoli per
il proprio assistito, anche al fine di porre in risalto la propria
figura di professionista. (C.n.f. 4.3.1995, n. 25).
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5. Assunzione del patrocinio di parti in conflitto da legali del
medesimo studio.
é da ribadire la norma comportamentale che impone a colleghi
di studio di non assistere soggetti che siano in lite tra loro.
Infatti l'assunzione del patrocinio delle parti in conflitto da
parte di legali che operino nel medesimo studio, quand'anche non
abbia prodotto effetti pregiudizievoli agli interessi degli assistiti,
determina una situazione di pericolo per il rapporto fiduciario
con il cliente, suscitando stato di disagio e comprensibile diffidenza
che si ripercuote negativamente sull'immagine stessa della professione.
(C.n.f. 3.5.1995, n. 68).
6. Omessa e ritardata esecuzione di incarichi professionali -
Omessa presentazione di documenti.
Il professionista che promuova una causa con estremo ritardo;
la prosegua con estrema trascuratezza; non metta poi in grado il
cliente di proseguirla per la mancata restituzione dei documenti;
non risponda agli inviti del proprio Consiglio dell'Ordine, merita
la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione.
(C.n.f. 20.5.1991, n. 89).
7. Revoca del mandato - Obbligo di restituzione del fascicolo
di causa.
Commette un illecito deontologico l'avvocato che, dopo la revoca
del mandato, non restituisca il fascicolo al cliente e non lo depositi
presso il Consiglio dell'Ordine per la tassazione della notula
e la restituzione successiva da parte del Consiglio al cliente.
(C.n.f. 20.5.1991, n. 100).
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