Anno 1996 Numero 6  
 
Giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense
Alcune ipotesi di illecito deontologico nei rapporti con la parte assistita
 
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1. Omesse comunicazioni - Falsificazione della firma - Appropriazione di somme.

L'avvocato che non solo ometta di dare diligenti informazioni al cliente, ma fabbrichi artificiosamente informazioni inveritiere o comunque inesatte; che utilizzi la firma apocrifa del cliente all'insaputa di questi in un atto di quietanza, che si appropri delle somme spettanti al cliente, versandole nel proprio conto corrente e restituendole solo dopo essere stato scoperto, pone in essere un comportamento in aperta violazione dei principi di diligenza, dignità e decoro, che integra gli estremi di una condotta censurabile sotto il profilo disciplinare. (C.n.f. 6.2.1995, n. 6; 14.1.1995, n. 1).

2. Partecipazione a procedura di espropriazione immobiliare nella duplice veste di patrocinatore del debitore esecutato e di creditore intervenuto.

é censurabile la condotta dell'avvocato che abbia partecipato ad una procedura di espropriazione immobiliare nella duplice veste di patrocinatore del debitore esecutato e di creditore intervenuto. (C.n.f. 4.3.1995, n. 20).

3. Obbligo di prudenza e correttezza.

Gli obblighi di prudenza e correttezza devono essere osservati anche nei colloqui con il cliente. Viola pertanto gli obblighi di prudenza e correttezza l'avvocato che, nei colloqui con il cliente, usi espressioni e pronunci giudizi offensivi nei confronti dei colleghi. (C.n.f. 4.3.1995, n. 22).

4. Dovere di segretezza e riservatezza e divieto di pubblicità.

Viola i doveri di dignità e decoro professionale e, in specie, il divieto di pubblicità, unitamente al dovere di segretezza e riservatezza, l'avvocato che nel corso di un'intervista rilasci ai giornalisti notizie obiettivamente pregiudizievoli per il proprio assistito, anche al fine di porre in risalto la propria figura di professionista. (C.n.f. 4.3.1995, n. 25).

5. Assunzione del patrocinio di parti in conflitto da legali del medesimo studio.

é da ribadire la norma comportamentale che impone a colleghi di studio di non assistere soggetti che siano in lite tra loro. Infatti l'assunzione del patrocinio delle parti in conflitto da parte di legali che operino nel medesimo studio, quand'anche non abbia prodotto effetti pregiudizievoli agli interessi degli assistiti, determina una situazione di pericolo per il rapporto fiduciario con il cliente, suscitando stato di disagio e comprensibile diffidenza che si ripercuote negativamente sull'immagine stessa della professione. (C.n.f. 3.5.1995, n. 68).

6. Omessa e ritardata esecuzione di incarichi professionali - Omessa presentazione di documenti.

Il professionista che promuova una causa con estremo ritardo; la prosegua con estrema trascuratezza; non metta poi in grado il cliente di proseguirla per la mancata restituzione dei documenti; non risponda agli inviti del proprio Consiglio dell'Ordine, merita la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione. (C.n.f. 20.5.1991, n. 89).

7. Revoca del mandato - Obbligo di restituzione del fascicolo di causa.

Commette un illecito deontologico l'avvocato che, dopo la revoca del mandato, non restituisca il fascicolo al cliente e non lo depositi presso il Consiglio dell'Ordine per la tassazione della notula e la restituzione successiva da parte del Consiglio al cliente. (C.n.f. 20.5.1991, n. 100).