L’art.
38 del r.d.l. 27.11.1933, n. 1578 stabilisce che gli avvocati ed
i procuratori che si rendano colpevoli di abusi o mancanze
nell’esercizio della professione, o comunque di fatti non conformi
alla dignità e decoro professionale, sono sottoposti a procedimento
disciplinare. Come si vede, l’articolo non enuncia le singole,
ipotizzabili violazioni: l’atipicità dell’infrazione
disciplinare a contenuto deontologico è dunque la caratteristica
del vigente sistema. Del resto, trattandosi di far riferimento a
principi deontologici, non suscettibili di essere ricompresi in schemi
preordinati,
sarebbe
impossibile adottare i paradigmi della fattispecie tipica, giacché una
indicazione rigorosa e tassativa potrebbe rendere legittimi comportamenti
non previsti ma egualmente riprovevoli in quanto capaci di ledere
la reputazione del soggetto o la dignità dell’Ordine
al quale questi appartiene.
|
La generica formulazione
dell’articolo, tuttavia, non lede il principio di legalità dal
momento che, richiamando all’osservanza delle regole dell’etica
e del costume, riconduce a tale essenziale precetto le varie ipotesi
comportamentali, ponendo in tal modo una imprescindibile norma
di chiusura.
il presidente
Roberto Ferrari
|