Anno 1996 Numero 6  
 
Editoriale
l'atipicitÀ dell'infrazione disciplinare
a contenuto deontologico
 
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L’art. 38 del r.d.l. 27.11.1933, n. 1578 stabilisce che gli avvocati ed i procuratori che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell’esercizio della professione, o comunque di fatti non conformi alla dignità e decoro professionale, sono sottoposti a procedimento disciplinare. Come si vede, l’articolo non enuncia le singole, ipotizzabili violazioni: l’atipicità dell’infrazione disciplinare a contenuto deontologico è dunque la caratteristica del vigente sistema. Del resto, trattandosi di far riferimento a principi deontologici, non suscettibili di essere ricompresi in schemi preordinati, sarebbe impossibile adottare i paradigmi della fattispecie tipica, giacché una indicazione rigorosa e tassativa potrebbe rendere legittimi comportamenti non previsti ma egualmente riprovevoli in quanto capaci di ledere la reputazione del soggetto o la dignità dell’Ordine al quale questi appartiene.

La generica formulazione dell’articolo, tuttavia, non lede il principio di legalità dal momento che, richiamando all’osservanza delle regole dell’etica e del costume, riconduce a tale essenziale precetto le varie ipotesi comportamentali, ponendo in tal modo una imprescindibile norma di chiusura.

il presidente

Roberto Ferrari