Il
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995 n. 581
sul "Regolamento di attuazione dell’art. 8 della legge
29 dicembre 1993 n. 580, in materia di istituzione del Registro
delle Imprese di cui all’art. 2188 del codice civile",
ha istituito il Registro delle Imprese presso le Camere di commercio.
Fino ad oggi la funzione di anagrafe delle Imprese era condivisa
dalle Camere di commercio con le Cancellerie commerciali dei
Tribunali; ora tutto il sistema si incentrerà sul Registro
delle Imprese presso le Camere di commercio competenti per territorio,
con modalità organizzative informatiche all’avanguardia.
L’Ufficio del Registro delle Imprese provvederà alla
conservazione e gestione del Registro delle Imprese, alla ricezione
degli atti e delle notizie soggette a pubblicazione nel B.U.S.A.R.L.
e B.U.S.C., al rilascio di certificati di iscrizione o annotazione
nel Registro delle Imprese.
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La direzione dell’Ufficio è affidata
ad una nuova figura, il conservatore, mentre permangono i compiti
specifici dell’autorità giudiziaria e quelli di vigilanza
sull’Ufficio, affidati al giudice del Registro.
Inoltre l’Ufficio provvederà, sotto la vigilanza
del Ministero dell’industria alla tenuta del R.E.A. (Repertorio
delle notizie economiche ed amministrative), e al rilascio di visure
e certificazioni inerenti ad iscrizioni e annotazioni del Registro
delle Imprese.
Una rivoluzione del sistema camerale, che a partire dal 19 febbraio
1996 porterà 4,7 milioni di imprese, compresi imprenditori
individuali, agricoli, artigiani e le società semplici,
ad iscriversi al nuovo Registro, una grande banca dati informatizzata
accessibile a chiunque su tutto il territorio nazionale.
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