Sommario: 1. Preambolo. - 1.1. La missione
dell'avvocato. - 1.2. La natura delle regole deontologiche. - 1.3.
Gli obiettivi del codice. -
1.4. Il campo di applicazione soggettivo. - 1.5. Il campo di applicazione
oggettivo. - 1.6. Definizioni. - 2. Principi generali. - 2.1. Indipendenza.
- 2.2. Fiducia e integrità morale. - 2.3. Segreto professionale.
- 2.4. Rispetto della deontologia degli altri Ordini forensi. -
2.5. Incompatibilità. - 2.6. Pubblicità personale.
- 2.7. L'interesse del cliente. - 3. Rapporti con i clienti. -
3.1. Affidamento ed estinzione del mandato con il cliente. - 3.2.
Conflitto di interessi. - 3.3. Patto di quota lite. - 3.4. Determinazione
degli onorari. - 3.5. Acconti su onorari e spese. - 3.6. Divisione
di onorari. - 3.7. Gratuito patrocinio. - 3.8. Fondi dei clienti.
- 3.9. Assicurazione per la responsabilità professionale.
- 4. Rapporti con i magistrati. - 4.1. Deontologia applicabile
all'attività giudiziaria. - 4.2. Il principio del contraddittorio.
- 4.3. Rispetto del giudice. - 4.4. Informazioni false o suscettibili
di indurre in errore. - 4.5. Applicazione agli arbitri e alle persone
con funzioni simili. - 5. Rapporti tra avvocati. - 5.1. Colleganza.
- 5.2. Cooperazione tra avvocati di differenti Stati-membri. -
5.3. Corrispondenza tra avvocati. - 5.4. Onorari di presentazione.
- 5.5. Comunicazioni con la parte avversa. - 5.6. Sostituzione
d'avvocato. - 5.7. Responsabilità pecuniaria. - 5.8. Formazione
dei giovani avvocati. - 5.9. Contestazioni tra avvocati di differenti
Stati-membri.
1. Preambolo.
1.1. La missione dell'avvocato.
In una società fondata sul rispetto della giustizia, l'avvocato
interpreta un ruolo eminente. La sua missione non si limita all'esecuzione
fedele di un mandato nell'ambito della legge. In uno Stato di diritto
l'avvocato è indispensabile alla giustizia e a coloro di
cui deve difendere i diritti e le libertà; egli è tanto
il consulente quanto il difensore del proprio cliente.
La sua missione gli impone una serie di doveri e obblighi, a volte
in apparenza contraddittori, verso:
• il cliente;
• i tribunali e le altre autorità davanti alle quali
l'avvocato assiste o rappresenta il cliente;
• la professione in generale e ciascun collega in particolare;
• la società, per la quale una professione liberale
e indipendente, conscia delle regole che essa stessa si è data, è un
mezzo essenziale per la salvaguardia dei diritti dell'uomo nei
confronti dello Stato e degli altri poteri.
1.2. La natura delle regole deontologiche.
1.2.1. Le regole deontologiche sono destinate a garantire, attraverso
la loro accettazione, la corretta esecuzione da parte dell'avvocato
della sua missione riconosciuta come indispensabile al buon funzionamento
di ogni società umana. L'inosservanza di queste regole da
parte dell'avvocato determinerà in ultima istanza una sanzione
disciplinare.
1.2.2. Ciascun Ordine forense ha le proprie regole specifiche
dovute alle proprie tradizioni. Esse sono adattate all'organizzazione
ed al campo di attività della professione nello Stato-membro
considerato, cos" come alle procedure giudiziarie ed amministrative
e alla legislazione nazionale. Non è possibile né augurabile
sradicarle dal proprio contesto né tentare di generalizzare
regole che non possono esserlo.
Le regole particolari di ciascun Ordine forense si riferiscono
tuttavia agli stessi valori e rilevano spesso una base comune.
1.3.
Gli obiettivi del codice.
1.3.1. La costruzione progressiva della Comunità europea
e l'intensificazione dell'attività oltre frontiera dell'avvocato
all'interno di questa Comunità hanno reso necessaria, nell'interesse
pubblico, la definizione di regole uniformi applicabili ad ogni
avvocato della Comunità per la sua attività oltre
frontiera, qualunque sia l'Ordine forense cui appartiene. La definizione
di queste regole ha particolarmente come scopo di attenuare le
difficoltà derivanti dall'applicazione di una "doppia
deontologiaÈ, come previsto dall'art. 4 della direttiva
77/249 del 22 marzo 1977.
1.3.2. Le organizzazioni rappresentative della professione forense
riunite nel CCBE si augurano che le regole codificate che seguono:
• siano riconosciute fin d'ora come l'espressione della
convinzione comune a tutti gli Ordini forensi della Comunità europea;
• siano rese applicabili nel più breve termine, in
conformità con le procedure nazionali e/o comunitarie, all'attività svolta
oltre frontiera dall'avvocato nell'ambito della Comunità europea;
• siano considerate in sede di revisione delle norme deontologiche
interne, in vista della loro progressiva armonizzazione.
Inoltre le organizzazioni rappresentative della professione forense
si augurano che, nel limite del possibile, le proprie regole deontologiche
interne siano interpretate ed applicate in modo conforme a quelle
del presente codice.
Quando le regole del presente codice saranno state rese applicabili
all'attività svolta oltre frontiera, l'avvocato resterà soggetto
alle regole del proprio Ordine professionale nella misura in cui
queste ultime non siano in contrasto con quelle del presente codice.
1.4. Il campo di applicazione soggettivo.
Le regole di seguito formulate si applicheranno agli avvocati
della Comunità europea, cos" come definiti dalla direttiva
77/249 del 22 marzo 1977.
1.5. Il campo di applicazione oggettivo.
Senza pregiudizio alla ricerca di una armonizzazione progressiva
delle regole deontologiche applicabili all'interno di ciascuno
Stato, le regole di seguito formulate si applicheranno alle attività svolte
oltre frontiera dall'avvocato nell'ambito della Comunità europea.
Per attività oltre frontiera si intende:
a) ogni rapporto professionale con un avvocato di un altro Stato-membro;
b) le attività dell'avvocato in altro Stato-membro, anche
se l'avvocato non vi si reca.
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1.6.
Definizioni.
Nelle regole del presente codice le espressioni qui di seguito
formulate hanno questo significato:
"Stato-membro di provenienza" significa lo Stato-membro
dell'Ordine forense cui appartiene l'avvocato;
"Stato-membro di ricevimento" significa ogni altro Stato-membro
nel quale l'avvocato compie un'attività oltre frontiera;
"Autorità competente" significa la organizzazione
o le organizzazioni professionali o le autorità dello Stato-membro
considerato, competenti a stabilire le regole professionali e/o
deontologiche e ad esercitare il controllo disciplinare sugli avvocati.
2. Principi generali. 2.1. Indipendenza.
2.1.1. La molteplicità dei doveri che incombono sull'avvocato
gli impone una indipendenza assoluta, immune da qualsiasi pressione
e in particolare da quella derivante da propri interessi o da influenze
esterne. Questa indipendenza è tanto necessaria per la fiducia
nella giustizia quanto lo è l'imparzialità del giudice.
L'avvocato deve dunque evitare ogni attacco alla propria indipendenza
e controllare di non trascurare l'etica professionale per compiacere
il proprio cliente, il giudice o i terzi.
2.1.2. Questa indipendenza è necessaria sia nell'attività extra-giudiziale
che in quella giudiziale, poiché il parere fornito dall'avvocato
al suo cliente non ha alcun valore reale se è dato per compiacenza,
o per un interesse personale o sotto l'effetto di una pressione
esterna.
2.2. Fiducia e integrità morale.
I rapporti di fiducia non possono esistere se vi è dubbio
sulla onestà, la probità, la rettitudine o la sincerità dell'avvocato.
Per l'avvocato, queste virtù tradizionali costituiscono
obblighi professionali.
2.3. Segreto professionale.
2.3.1. é nella natura stessa della missione dell'avvocato
che egli sia depositario dei segreti del suo cliente e destinatario
di comunicazioni confidenziali. Senza la garanzia della riservatezza
non vi può essere fiducia. Il segreto professionale è dunque
riconosciuto come un diritto e un dovere fondamentale e primordiale
dell'avvocato.
2.3.2. L'avvocato deve rispettare il segreto su tutte le informazioni
riservate che siano state a lui date dal cliente, che riguardino
il cliente o i terzi, nell'ambito degli affari del cliente.
2.3.3. Questa obbligazione non ha limiti territoriali.
2.3.4. L'avvocato deve far rispettare il segreto professionale
ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano
con lui nello svolgimento dell'attività professionale.
2.4. Rispetto della deontologia degli altri Ordini forensi.
In applicazione del diritto comunitario (in particolare della
direttiva 77/249 del 22 marzo 1977) l'avvocato di uno Stato-membro
può essere obbligato a rispettare la deontologia dell'Ordine
dello Stato-membro di ricevimento. L'avvocato ha dovere di informarsi
sulle regole deontologiche alle quali egli è sottoposto
nell'esercizio di una specifica attività.
2.5. Incompatibilità.
2.5.1. Al fine di permettere all'avvocato di esercitare le sue
funzioni con l'indipendenza necessaria e conformemente al suo dovere
di partecipare alla amministrazione della giustizia, l'esercizio
di alcune attività o funzioni è incompatibile con
la professione di avvocato.
2.5.2. L'avvocato che assicura la rappresentanza o la difesa di
un cliente davanti alle autorità giudiziarie o pubbliche
autorità di uno Stato-membro di ricevimento deve osservare
le regole di incompatibilità applicabili agli avvocati di
questo Stato-membro.
2.5.3. L’avvocato che si è stabilito in un altro
Stato-membro di ricevimento e che intende occuparsi direttamente
di una attività commerciale o di altra attività diversa
dalla professione forense è tenuto a rispettare le regole
sulla incompatibilità così come esse sono applicate
agli avvocati di questo Stato-membro.
2.6. Pubblicità personale.
2.6.1. L'avvocato ha l'obbligo di non fare e di non farsi fare
alcuna pubblicità personale nel paese ove questa è stata
vietata.
Per altro, l'avvocato ha l'obbligo di non fare e di non farsi
fare pubblicità personale se non nella misura in cui le
regole dell'Ordine forense cui appartiene glielo permettano.
2.6.2. La pubblicità personale, in particolare quella attraverso
i mezzi di comunicazione di massa, è ritenuto aver luogo
là dove essa è autorizzata, qualora l'avvocato interessato
dimostri che essa è stata fatta per essere portata a conoscenza
di clienti esistenti o potenziali che si trovino in un luogo ove
tale pubblicità è permessa e che la sua diffusione
altrove è accidentale.
2.7. L'interesse del cliente.
Nel rispetto delle disposizioni di legge e deontologiche, l'avvocato
ha l'obbligo di difendere sempre nel miglior modo possibile gli
interessi del suo cliente, anche nel conflitto con i propri interessi,
quelli di un collega o quelli della professione in generale.
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