Anno 1996 Numero 4  
 
Codice di deontologia degli avvocati
della comunitÀ europea
(approvato a Strasburgo, ottobre 1988)
 
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Sommario: 1. Preambolo. - 1.1. La missione dell'avvocato. - 1.2. La natura delle regole deontologiche. - 1.3. Gli obiettivi del codice. - 1.4. Il campo di applicazione soggettivo. - 1.5. Il campo di applicazione oggettivo. - 1.6. Definizioni. - 2. Principi generali. - 2.1. Indipendenza. - 2.2. Fiducia e integrità morale. - 2.3. Segreto professionale. - 2.4. Rispetto della deontologia degli altri Ordini forensi. - 2.5. Incompatibilità. - 2.6. Pubblicità personale. - 2.7. L'interesse del cliente. - 3. Rapporti con i clienti. - 3.1. Affidamento ed estinzione del mandato con il cliente. - 3.2. Conflitto di interessi. - 3.3. Patto di quota lite. - 3.4. Determinazione degli onorari. - 3.5. Acconti su onorari e spese. - 3.6. Divisione di onorari. - 3.7. Gratuito patrocinio. - 3.8. Fondi dei clienti. - 3.9. Assicurazione per la responsabilità professionale. - 4. Rapporti con i magistrati. - 4.1. Deontologia applicabile all'attività giudiziaria. - 4.2. Il principio del contraddittorio. - 4.3. Rispetto del giudice. - 4.4. Informazioni false o suscettibili di indurre in errore. - 4.5. Applicazione agli arbitri e alle persone con funzioni simili. - 5. Rapporti tra avvocati. - 5.1. Colleganza. - 5.2. Cooperazione tra avvocati di differenti Stati-membri. - 5.3. Corrispondenza tra avvocati. - 5.4. Onorari di presentazione. - 5.5. Comunicazioni con la parte avversa. - 5.6. Sostituzione d'avvocato. - 5.7. Responsabilità pecuniaria. - 5.8. Formazione dei giovani avvocati. - 5.9. Contestazioni tra avvocati di differenti Stati-membri.

1. Preambolo.

1.1. La missione dell'avvocato.

In una società fondata sul rispetto della giustizia, l'avvocato interpreta un ruolo eminente. La sua missione non si limita all'esecuzione fedele di un mandato nell'ambito della legge. In uno Stato di diritto l'avvocato è indispensabile alla giustizia e a coloro di cui deve difendere i diritti e le libertà; egli è tanto il consulente quanto il difensore del proprio cliente.

La sua missione gli impone una serie di doveri e obblighi, a volte in apparenza contraddittori, verso:

• il cliente;

• i tribunali e le altre autorità davanti alle quali l'avvocato assiste o rappresenta il cliente;

• la professione in generale e ciascun collega in particolare;

• la società, per la quale una professione liberale e indipendente, conscia delle regole che essa stessa si è data, è un mezzo essenziale per la salvaguardia dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato e degli altri poteri.

1.2. La natura delle regole deontologiche.

1.2.1. Le regole deontologiche sono destinate a garantire, attraverso la loro accettazione, la corretta esecuzione da parte dell'avvocato della sua missione riconosciuta come indispensabile al buon funzionamento di ogni società umana. L'inosservanza di queste regole da parte dell'avvocato determinerà in ultima istanza una sanzione disciplinare.

1.2.2. Ciascun Ordine forense ha le proprie regole specifiche dovute alle proprie tradizioni. Esse sono adattate all'organizzazione ed al campo di attività della professione nello Stato-membro considerato, cos" come alle procedure giudiziarie ed amministrative e alla legislazione nazionale. Non è possibile né augurabile sradicarle dal proprio contesto né tentare di generalizzare regole che non possono esserlo.

Le regole particolari di ciascun Ordine forense si riferiscono tuttavia agli stessi valori e rilevano spesso una base comune.

1.3. Gli obiettivi del codice.

1.3.1. La costruzione progressiva della Comunità europea e l'intensificazione dell'attività oltre frontiera dell'avvocato all'interno di questa Comunità hanno reso necessaria, nell'interesse pubblico, la definizione di regole uniformi applicabili ad ogni avvocato della Comunità per la sua attività oltre frontiera, qualunque sia l'Ordine forense cui appartiene. La definizione di queste regole ha particolarmente come scopo di attenuare le difficoltà derivanti dall'applicazione di una "doppia deontologiaÈ, come previsto dall'art. 4 della direttiva 77/249 del 22 marzo 1977.

1.3.2. Le organizzazioni rappresentative della professione forense riunite nel CCBE si augurano che le regole codificate che seguono:

• siano riconosciute fin d'ora come l'espressione della convinzione comune a tutti gli Ordini forensi della Comunità europea;

• siano rese applicabili nel più breve termine, in conformità con le procedure nazionali e/o comunitarie, all'attività svolta oltre frontiera dall'avvocato nell'ambito della Comunità europea;

• siano considerate in sede di revisione delle norme deontologiche interne, in vista della loro progressiva armonizzazione.

Inoltre le organizzazioni rappresentative della professione forense si augurano che, nel limite del possibile, le proprie regole deontologiche interne siano interpretate ed applicate in modo conforme a quelle del presente codice.

Quando le regole del presente codice saranno state rese applicabili all'attività svolta oltre frontiera, l'avvocato resterà soggetto alle regole del proprio Ordine professionale nella misura in cui queste ultime non siano in contrasto con quelle del presente codice.

1.4. Il campo di applicazione soggettivo.

Le regole di seguito formulate si applicheranno agli avvocati della Comunità europea, cos" come definiti dalla direttiva 77/249 del 22 marzo 1977.

1.5. Il campo di applicazione oggettivo.

Senza pregiudizio alla ricerca di una armonizzazione progressiva delle regole deontologiche applicabili all'interno di ciascuno Stato, le regole di seguito formulate si applicheranno alle attività svolte oltre frontiera dall'avvocato nell'ambito della Comunità europea. Per attività oltre frontiera si intende:

a) ogni rapporto professionale con un avvocato di un altro Stato-membro;

b) le attività dell'avvocato in altro Stato-membro, anche se l'avvocato non vi si reca.

1.6. Definizioni.

Nelle regole del presente codice le espressioni qui di seguito formulate hanno questo significato:

"Stato-membro di provenienza" significa lo Stato-membro dell'Ordine forense cui appartiene l'avvocato;

"Stato-membro di ricevimento" significa ogni altro Stato-membro nel quale l'avvocato compie un'attività oltre frontiera;

"Autorità competente" significa la organizzazione o le organizzazioni professionali o le autorità dello Stato-membro considerato, competenti a stabilire le regole professionali e/o deontologiche e ad esercitare il controllo disciplinare sugli avvocati.

2. Principi generali.

2.1. Indipendenza.

2.1.1. La molteplicità dei doveri che incombono sull'avvocato gli impone una indipendenza assoluta, immune da qualsiasi pressione e in particolare da quella derivante da propri interessi o da influenze esterne. Questa indipendenza è tanto necessaria per la fiducia nella giustizia quanto lo è l'imparzialità del giudice. L'avvocato deve dunque evitare ogni attacco alla propria indipendenza e controllare di non trascurare l'etica professionale per compiacere il proprio cliente, il giudice o i terzi.

2.1.2. Questa indipendenza è necessaria sia nell'attività extra-giudiziale che in quella giudiziale, poiché il parere fornito dall'avvocato al suo cliente non ha alcun valore reale se è dato per compiacenza, o per un interesse personale o sotto l'effetto di una pressione esterna.

2.2. Fiducia e integrità morale.

I rapporti di fiducia non possono esistere se vi è dubbio sulla onestà, la probità, la rettitudine o la sincerità dell'avvocato. Per l'avvocato, queste virtù tradizionali costituiscono obblighi professionali.

2.3. Segreto professionale.

2.3.1. é nella natura stessa della missione dell'avvocato che egli sia depositario dei segreti del suo cliente e destinatario di comunicazioni confidenziali. Senza la garanzia della riservatezza non vi può essere fiducia. Il segreto professionale è dunque riconosciuto come un diritto e un dovere fondamentale e primordiale dell'avvocato.

2.3.2. L'avvocato deve rispettare il segreto su tutte le informazioni riservate che siano state a lui date dal cliente, che riguardino il cliente o i terzi, nell'ambito degli affari del cliente.

2.3.3. Questa obbligazione non ha limiti territoriali.

2.3.4. L'avvocato deve far rispettare il segreto professionale ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano con lui nello svolgimento dell'attività professionale.

2.4. Rispetto della deontologia degli altri Ordini forensi.

In applicazione del diritto comunitario (in particolare della direttiva 77/249 del 22 marzo 1977) l'avvocato di uno Stato-membro può essere obbligato a rispettare la deontologia dell'Ordine dello Stato-membro di ricevimento. L'avvocato ha dovere di informarsi sulle regole deontologiche alle quali egli è sottoposto nell'esercizio di una specifica attività.

2.5. Incompatibilità.

2.5.1. Al fine di permettere all'avvocato di esercitare le sue funzioni con l'indipendenza necessaria e conformemente al suo dovere di partecipare alla amministrazione della giustizia, l'esercizio di alcune attività o funzioni è incompatibile con la professione di avvocato.

2.5.2. L'avvocato che assicura la rappresentanza o la difesa di un cliente davanti alle autorità giudiziarie o pubbliche autorità di uno Stato-membro di ricevimento deve osservare le regole di incompatibilità applicabili agli avvocati di questo Stato-membro.

2.5.3. L’avvocato che si è stabilito in un altro Stato-membro di ricevimento e che intende occuparsi direttamente di una attività commerciale o di altra attività diversa dalla professione forense è tenuto a rispettare le regole sulla incompatibilità così come esse sono applicate agli avvocati di questo Stato-membro.

2.6. Pubblicità personale.

2.6.1. L'avvocato ha l'obbligo di non fare e di non farsi fare alcuna pubblicità personale nel paese ove questa è stata vietata.

Per altro, l'avvocato ha l'obbligo di non fare e di non farsi fare pubblicità personale se non nella misura in cui le regole dell'Ordine forense cui appartiene glielo permettano.

2.6.2. La pubblicità personale, in particolare quella attraverso i mezzi di comunicazione di massa, è ritenuto aver luogo là dove essa è autorizzata, qualora l'avvocato interessato dimostri che essa è stata fatta per essere portata a conoscenza di clienti esistenti o potenziali che si trovino in un luogo ove tale pubblicità è permessa e che la sua diffusione altrove è accidentale.

2.7. L'interesse del cliente.

Nel rispetto delle disposizioni di legge e deontologiche, l'avvocato ha l'obbligo di difendere sempre nel miglior modo possibile gli interessi del suo cliente, anche nel conflitto con i propri interessi, quelli di un collega o quelli della professione in generale.