Il
codice deontologico degli avvocati della Comunità europea
venne approvato all'unanimità in data 28/29 ottobre 1988,
a Strasburgo, dalla C.C.B.E. (Commission consultative, ora Conseil
des barreaux de la Communautè europèenne). Il Consiglio
nazionale forense ne aveva approvato il contenuto definitivo nella
seduta del 23 giugno 1988.
Lo stesso Consiglio nazionale ha successivamente trasmesso il
testo, anche nella versione italiana, a tutti i Consigli degli
Ordini degli avvocati e procuratori, con la raccomandazione ai
rispettivi presidenti di farne deliberare la formale approvazione.
Il nostro Consiglio ha provveduto a tale importante incombenza
nella seduta del 13 febbraio scorso, deliberando l'approvazione,
la pubblicazione e la diffusione del codice fra gli iscritti.
Il codice europeo fornisce indirizzi generali di deontologia forense,
validi per tutti gli avvocati della Comunità. Non contiene,
quindi, un corpo rigido e tassativo di norme. Ciò in quanto
intende rispettare le regole di comportamento che ciascun Ordine
forense degli Stati membri si è dato in virtù delle
proprie tradizioni e delle proprie procedure giudiziarie ed amministrative.
Nel preambolo del codice, tuttavia, si auspica che dei principi
in esso contenuti si tenga conto in sede di revisione delle norme
deontologiche e professionali di ogni Paese, al fine di pervenire
alla loro sostanziale unificazione.
In definitiva, come si legge nelle direttive comunitarie, "l'avvocato
resterà s" soggetto alle norme del proprio Ordine professionale,
ma nella misura in cui queste non siano in contrasto con quelle
del codice europeo". Il codice, dopo il preambolo nel quale
vengono .indicati
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la natura, lo scopo
e l'ambito di applicazione delle norme deontologiche,
tratta nei successivi capi delleregole generali (indipendenza dell'avvocato,
affidamento e integrità morale, riservatezza,
incompatibilità, pubblicità personale); dei rapporti
con i clienti (conferimento del mandato, conflitto di interessi,
patto di quota lite, determinazione degli onorari, gratuito patrocinio,
assicurazione per la responsabilità professionale); dei
rapporti con i magistrati (deontologia applicabile all'attività giudiziaria,
principio del contraddittorio, rispetto del giudice, informazioni
false o tali da indurre in errore, applicazione agli arbitri);
dei rapporti fra colleghi (spirito di colleganza, cooperazione
tra avvocati appartenenti a differenti Paesi membri, corrispondenza
tra avvocati, comunicazioni con la parte avversa, cambio di avvocato,
responsabilità per il pagamento degli onorari, formazione
dei giovani avvocati, dispute tra avvocati appartenenti a Paesi
membri differenti).
Come è stato rilevato da un autorevole studioso di queste
problematiche, "la cosa che più di ogni altra balza
evidente, nel leggere gli articoli del codice deontologico europeo, è la
forma discorsiva e disinvolta, ma solenne, ivi adottata, ed il
tono e l'intendimento generale, più programmatico che precettivo.
Piuttosto che un insieme di regole di contenuto normativo, cui
adeguarsi, sembra quasi il suggerimento autorevole e perspicace
di un amico illuminato e saggio che ti parla, ti consiglia, ti
richiama ai tuoi doveri, ma anche esalta, con giusto e meditato
orgoglio, la funzione insostituibile dell'avvocato nell'attuazione
della giustizia". |