Anno 1996 Numero 4  
 
Anche il consiglio dell'ordine degli avvocati e
procuratori di rimini ha deliberato l'approvazione
del codice deontologico deGli
avvocati della comunitÀ europea
 
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Il codice deontologico degli avvocati della Comunità europea venne approvato all'unanimità in data 28/29 ottobre 1988, a Strasburgo, dalla C.C.B.E. (Commission consultative, ora Conseil des barreaux de la Communautè europèenne). Il Consiglio nazionale forense ne aveva approvato il contenuto definitivo nella seduta del 23 giugno 1988.

Lo stesso Consiglio nazionale ha successivamente trasmesso il testo, anche nella versione italiana, a tutti i Consigli degli Ordini degli avvocati e procuratori, con la raccomandazione ai rispettivi presidenti di farne deliberare la formale approvazione. Il nostro Consiglio ha provveduto a tale importante incombenza nella seduta del 13 febbraio scorso, deliberando l'approvazione, la pubblicazione e la diffusione del codice fra gli iscritti.

Il codice europeo fornisce indirizzi generali di deontologia forense, validi per tutti gli avvocati della Comunità. Non contiene, quindi, un corpo rigido e tassativo di norme. Ciò in quanto intende rispettare le regole di comportamento che ciascun Ordine forense degli Stati membri si è dato in virtù delle proprie tradizioni e delle proprie procedure giudiziarie ed amministrative. Nel preambolo del codice, tuttavia, si auspica che dei principi in esso contenuti si tenga conto in sede di revisione delle norme deontologiche e professionali di ogni Paese, al fine di pervenire alla loro sostanziale unificazione.

In definitiva, come si legge nelle direttive comunitarie, "l'avvocato resterà s" soggetto alle norme del proprio Ordine professionale, ma nella misura in cui queste non siano in contrasto con quelle del codice europeo". Il codice, dopo il preambolo nel quale vengono .indicati

la natura, lo scopo e l'ambito di applicazione delle norme deontologiche, tratta nei successivi capi delleregole generali (indipendenza dell'avvocato, affidamento e integrità morale, riservatezza, incompatibilità, pubblicità personale); dei rapporti con i clienti (conferimento del mandato, conflitto di interessi, patto di quota lite, determinazione degli onorari, gratuito patrocinio, assicurazione per la responsabilità professionale); dei rapporti con i magistrati (deontologia applicabile all'attività giudiziaria, principio del contraddittorio, rispetto del giudice, informazioni false o tali da indurre in errore, applicazione agli arbitri); dei rapporti fra colleghi (spirito di colleganza, cooperazione tra avvocati appartenenti a differenti Paesi membri, corrispondenza tra avvocati, comunicazioni con la parte avversa, cambio di avvocato, responsabilità per il pagamento degli onorari, formazione dei giovani avvocati, dispute tra avvocati appartenenti a Paesi membri differenti).

Come è stato rilevato da un autorevole studioso di queste problematiche, "la cosa che più di ogni altra balza evidente, nel leggere gli articoli del codice deontologico europeo, è la forma discorsiva e disinvolta, ma solenne, ivi adottata, ed il tono e l'intendimento generale, più programmatico che precettivo. Piuttosto che un insieme di regole di contenuto normativo, cui adeguarsi, sembra quasi il suggerimento autorevole e perspicace di un amico illuminato e saggio che ti parla, ti consiglia, ti richiama ai tuoi doveri, ma anche esalta, con giusto e meditato orgoglio, la funzione insostituibile dell'avvocato nell'attuazione della giustizia".