Anno 1996 Numero 4  
 
Fallisce ancora l'impresa Artigiana?
 
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Impresa artigiana. Assoggettabilità a dichiarazione di fallimento. Condizioni. Sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui alla legge n. 443/85. Esclusione dell’assoggettabilità a fallimento.

Non è assoggettabile a dichiarazione di fallimento l’impresa artigiana. é tale l’impresa che non superi i limiti dimensionali ed organizzativi di cui alla legge n. 443/85 e nella quale comunque l’elemento lavoro prevalga sull’elemento capitale.

(Trib. Rimini, decr. 12 settembre 1995, Rossomandi Pres., Federico Est.).

In linea con la sentenza 28 gennaio - 6 febbraio 1991 della Corte costituzionale, il decreto del Tribunale di Rimini ha affermato che non è assoggettabile a procedura concorsuale una impresa artigiana.

Una procedura complessa, quale quella fallimentare, è normativamente prevista per regolare l’insolvenza di soggetti economici che esercitano imprese non piccole, il cui dissesto ha conseguenze rilevanti nell’economia generale.

"Il diverso trattamento fatto alla impresa artigiana trova giustificazione nella natura e nel carattere di questo tipo di società, la quale gode di uno status particolare ed è soggetta ad una disciplina peculiare la quale si applica finché le sue dimensioni siano modeste: se viceversa il suo guadagno assume i connotati del profitto, la società perde la caratteristica di impresa artigiana ed è soggetta al fallimento, come del resto avviene anche per l’artigiano (imprenditore individuale) il quale è soggetto al fallimento quando si espande ed organizza la produzione su basi speculative" (cos" espressamente affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza citata).