Impresa
artigiana. Assoggettabilità a dichiarazione di fallimento.
Condizioni. Sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di
cui alla legge n. 443/85. Esclusione dell’assoggettabilità a
fallimento.
Non è assoggettabile a dichiarazione di fallimento l’impresa
artigiana. é tale l’impresa che non superi i limiti
dimensionali ed organizzativi di cui alla legge n. 443/85 e nella
quale comunque l’elemento lavoro prevalga sull’elemento
capitale.
(Trib. Rimini, decr. 12 settembre 1995, Rossomandi Pres., Federico
Est.).
In linea con la sentenza 28 gennaio - 6 febbraio 1991 della Corte
costituzionale, il decreto del Tribunale di Rimini ha affermato
che non è assoggettabile a procedura concorsuale una impresa
artigiana.
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Una procedura complessa,
quale quella fallimentare, è normativamente prevista per
regolare l’insolvenza di soggetti economici che esercitano
imprese non piccole, il cui dissesto ha conseguenze rilevanti nell’economia
generale.
"Il diverso trattamento fatto alla impresa artigiana trova
giustificazione nella natura e nel carattere di questo tipo di
società, la quale gode di uno status particolare ed è soggetta
ad una disciplina peculiare la quale si applica finché le
sue dimensioni siano modeste: se viceversa il suo guadagno assume
i connotati del profitto, la società perde la caratteristica
di impresa artigiana ed è soggetta al fallimento, come del
resto avviene anche per l’artigiano (imprenditore individuale)
il quale è soggetto al fallimento quando si espande ed organizza
la produzione su basi speculative" (cos" espressamente
affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza citata). |