In
questa seconda parte dell'articolo dedicata alla Cassa nazionale
di previdenza avvocati e procuratori si esamineranno alcune situazioni
particolari e si cercherà di fornire le informazioni essenziali
su di esse.
1. Iscritti al Registro dei praticanti procuratori:
• la situazione è estremamente semplice per gli iscritti
a tale Registro non abilitati al patrocinio.
Essi non possono iscriversi alla Cassa e non sono, di conseguenza,
tenuti al rispetto di alcuno degli obblighi previsti dalla legge.
• Per i praticanti abilitati al patrocinio la situazione è diversa.
Essi hanno facoltà di iscriversi alla Cassa, nel qual caso
sono tenuti al rispetto dei relativi obblighi (invio mod. 5, versamento
dei contributi).
In tal caso possono anche chiedere di fare retroagire l'iscrizione
al primo anno di abilitazione al patrocinio (o ad anno intermedio)
versando i relativi contributi.
• Qualora invece non si iscrivano alla Cassa, oltre a non
essere assoggettati agli obblighi di legge, non dovranno, ovviamente,
applicare la maggiorazione del 2% del volume d'affari Iva prevista
per gli iscritti.
Da ricordare il fatto che il praticante che si iscrive prima del
compimento del trentesimo anno di età deve versare il contributo
minimo soggettivo ridotto alla metà per i primi 3 anni di
iscrizione alla Cassa.
2. Altre situazioni particolari:
Iscrizione con effetto retroattivo
(art. 13 legge 11 febbraio 1992, n. 141)
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L'iscrizione alla
Cassa può comprendere gli anni della
pratica procuratoria con abilitazione al patrocinio ed i primi
3 anni di iscrizione all'albo.
L'iscrizione alla Cassa con effetto retroattivo può essere
richiesta da:
• chi si iscrive alla Cassa per la prima volta e abbia meno
di 40 anni;
• sia in regola con l'invio dei modelli 5;
• non sia soggetto ad iscrizione d'ufficio.
Facoltà in caso di iscrizione di ultraquarantenni
(art. 14 legge 11 febbraio 1992, n. 141)
La Cassa eroga trattamenti quali l'invalidità, l'inabilità e
la pensione indiretta ai superstiti a condizione che l'iscritto
abbia maturato 10 anni di effettiva iscrizione e contribuzione
e che l'iscrizione sia in atto continuativamente da data anteriore
al compimento del quarantesimo anno di età dell'iscritto
medesimo.
La legge dà la possibilità di recuperare tale ultimo
requisito ammettendo il professionista, in sede di iscrizione,
alla facoltà di offrire la speciale contribuzione pari al
doppio dei contributi minimi, soggettivo ed integrativo, dell'anno
di presentazione della domanda, per ciascun anno a partire da quello
di compimento del trentanovesimo anno di età fino a quello
anteriore alla decorrenza dell'iscrizione, entrambi inclusi. (2^
parte - fine. La 1^ parte è stata pubblicata sul n. 1 del
Foro Riminese)
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