Anno 1996 Numero 4  
 
cassa nazionale di previdenza
avvocati e procuratori: tutte le informazioni
 
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In questa seconda parte dell'articolo dedicata alla Cassa nazionale di previdenza avvocati e procuratori si esamineranno alcune situazioni particolari e si cercherà di fornire le informazioni essenziali su di esse.

1. Iscritti al Registro dei praticanti procuratori:

• la situazione è estremamente semplice per gli iscritti a tale Registro non abilitati al patrocinio.

Essi non possono iscriversi alla Cassa e non sono, di conseguenza, tenuti al rispetto di alcuno degli obblighi previsti dalla legge.

• Per i praticanti abilitati al patrocinio la situazione è diversa.

Essi hanno facoltà di iscriversi alla Cassa, nel qual caso sono tenuti al rispetto dei relativi obblighi (invio mod. 5, versamento dei contributi).

In tal caso possono anche chiedere di fare retroagire l'iscrizione al primo anno di abilitazione al patrocinio (o ad anno intermedio) versando i relativi contributi.

• Qualora invece non si iscrivano alla Cassa, oltre a non essere assoggettati agli obblighi di legge, non dovranno, ovviamente, applicare la maggiorazione del 2% del volume d'affari Iva prevista per gli iscritti.

Da ricordare il fatto che il praticante che si iscrive prima del compimento del trentesimo anno di età deve versare il contributo minimo soggettivo ridotto alla metà per i primi 3 anni di iscrizione alla Cassa.

2. Altre situazioni particolari:

Iscrizione con effetto retroattivo

(art. 13 legge 11 febbraio 1992, n. 141)

L'iscrizione alla Cassa può comprendere gli anni della pratica procuratoria con abilitazione al patrocinio ed i primi 3 anni di iscrizione all'albo.

L'iscrizione alla Cassa con effetto retroattivo può essere richiesta da:

• chi si iscrive alla Cassa per la prima volta e abbia meno di 40 anni;

• sia in regola con l'invio dei modelli 5;

• non sia soggetto ad iscrizione d'ufficio.

Facoltà in caso di iscrizione di ultraquarantenni

(art. 14 legge 11 febbraio 1992, n. 141)

La Cassa eroga trattamenti quali l'invalidità, l'inabilità e la pensione indiretta ai superstiti a condizione che l'iscritto abbia maturato 10 anni di effettiva iscrizione e contribuzione e che l'iscrizione sia in atto continuativamente da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età dell'iscritto medesimo.

La legge dà la possibilità di recuperare tale ultimo requisito ammettendo il professionista, in sede di iscrizione, alla facoltà di offrire la speciale contribuzione pari al doppio dei contributi minimi, soggettivo ed integrativo, dell'anno di presentazione della domanda, per ciascun anno a partire da quello di compimento del trentanovesimo anno di età fino a quello anteriore alla decorrenza dell'iscrizione, entrambi inclusi. (2^ parte - fine. La 1^ parte è stata pubblicata sul n. 1 del Foro Riminese)