A.
Procedure di rilievo disciplinare
1. Le questioni di rilievo disciplinare, delle quali si sia avuta
conoscenza diretta o tramite atti trasmessi al Consiglio dell'Ordine,
formano oggetto di procedura preliminare diretta ad accertare i fatti
ai fini della loro eventuale presa in considerazione da parte del
Consiglio.
2. L'esame delle questioni di cui al punto 1 e gli eventuali accertamenti
sono delegati dal presidente ad un consigliere.
3. Il consigliere delegato comunica l'oggetto della pratica al professionista
interessato, al quale chiede i necessari chiarimenti, e compie tutti
gli atti necessari per la delibazione della pratica: il consigliere
delegato assume la posizione di "responsabile del procedimento" ai
sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed esercita
i poteri e le funzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.
4. Il consigliere delegato, ove ritenga di presentare una proposta
motivata di archiviazione o di apertura di procedimento disciplinare,
deve farlo almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta
consiliare, in modo che il Consiglio possa provvedere entro novanta
giorni dalla data di inizio della procedura preliminare (data da
identificare con la conoscenza della questione da parte del Consiglio).
Ove, a seguito dell'esame del Consiglio, si manifesti la necessità o
l'opportunità di un ulteriore approfondimento delle indagini,
la pratica viene riassegnata allo stesso consigliere delegato ai
sensi del precedente punto 2 per lo svolgimento delle operazioni
di cui al punto 3, salvo che il Consiglio non ritenga di assegnarlo
ad altro consigliere; in questo caso il termine per l'adozione delle
relative determinazioni è prorogato di sessanta giorni e la
pratica viene presentata al Consiglio per le relative determinazioni
ai sensi di quanto previsto nella prima parte di questo punto 4.
5. Le determinazioni del Consiglio in ordine all'archiviazione della
procedura o all'apertura di procedimento disciplinare debbono essere
adeguatamente, ancorché succintamente motivate e vengono comunicate
al professionista interessato. Dell'archiviazione viene, altres",
data notizia all'eventuale "esponente" del caso che ha
dato origine alla procedura disciplinare.
6. In caso di apertura del procedimento disciplinare questo si svolge
secondo le modalità previste dalle norme vigenti, assumendo
il consigliere delegato ai sensi del punto 2 la funzione di istruttore;
il consigliere istruttore, nel più breve tempo possibile,
compie gli atti istruttori eventualmente necessari e, previa individuazione
dei testimoni dei quali è opportuna l'audizione, chiede che
il presidente provveda alla fissazione della data per la trattazione
ed alla designazione del consigliere relatore tenuto conto dell'oggetto
del procedimento e delle specifiche competenze dei consiglieri.
7. La trattazione del procedimento disciplinare avviene normalmente
in un'unica riunione, previa audizione dell'interessato che ha la
facoltà di farsi assistere da difensore iscritto nell'albo
degli avvocati dello stesso Ordine o di altro Ordine e di presentare
scritti difensivi e documenti.
8. Le riunioni del Consiglio, nelle quali vengono trattate questioni
disciplinari, non sono pubbliche.
9. Le decisioni dei procedimenti disciplinari, redatte ai sensi dell'art.
51 r.d. n. 37 del 22 gennaio 1934 e motivate, sono depositate, unitamente
alla motivazione, nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia
negli uffici di segreteria dell'Ordine e vengono notificate nei modi
e nei termini dell'art. 50 r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933.
B. Iscrizioni e cancellazioni
Le procedure di iscrizione e cancellazione si svolgono secondo le modalità previste
dalle norme vigenti, osservando altresì le seguenti regole procedurali
e sostanziali:
a) all'atto dell'inizio del procedimento si provvede alla sua assegnazione ad
un consigliere delegato per i relativi adempimenti: l'assegnazione può essere
fatta globalmente con riferimento alle procedure che dovranno svolgersi in un
determinato periodo;
b) il consigliere delegato assume la posizione di "responsabile del procedimento" ai
sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed esercita i poteri e le
funzioni i cui all'art. 6 della stessa legge;
c) le comunicazioni che devono essere fatte ai professionisti interessati (nel
caso di procedure di cancellazioni) dovranno osservare le forme di cui all'art.
8 della legge n. 241/90 ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'art.
10 della stessa legge;
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d) il consigliere
delegato riferisce al Consiglio nel più breve termine
possibile al fine dell'adozione delle relative determinazioni; e) le deliberazioni
di rigetto di domanda di iscrizione, di cancellazione di professionisti
e di diniego del rilascio di attestati di compiuta pratica,
succintamente motivate, sono depositate negli uffici di segreteria dell'Ordine
entro venti giorni alla pronuncia e, nei successivi trenta giorni dal deposito,
vengono notificate nei modi e nei termini dell'art. 37 r.d.l. n.1578 del 27
novembre 1933.
C. Pareri su note di onorari
1. Il consigliere segretario provvede ad assegnare per l'istruttoria le richieste
di pareri su note di onorari ai singoli consiglieri secondo il criterio di
cui al punto 2 delle procedure di rilievo disciplinare.
2. Il consigliere delegato assume la posizione di "responsabile del procedimento" ai
sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed esercita i poteri e
le funzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.
3. Il consigliere delegato, riferisce - ove necessario anche per iscritto -
al Consiglio con la massima sollecitudine. Ove, peraltro, dalla pratica non
risulti l'atto di conferimento del mandato professionale o si manifestino esigenze
di particolari approfondimenti, la richiesta viene comunicata in copia al cliente
per metterlo nella condizione di controdedurre: in questo caso il consigliere
delegato riferisce al Consiglio dopo la ricezione delle deduzioni del cliente
e degli eventuali, ulteriori accertamenti o, nel caso di mancanza di deduzioni,
dopo trenta giorni dall'invio della comunicazione al cliente (data della raccomandata).
4. Le valutazioni in ordine alle richieste sono adottate entro trenta giorni
dalla data della presentazione della richiesta o dal momento in cui essa può essere
presentata al Consiglio ai sensi del precedente punto 3. Ove si manifesti l'opportunità di
ulteriori indagini istruttorie il Consiglio ne incarica il consigliere delegato;
in questo caso il termine per l'emissione del parere è prorogato di
sessanta giorni.
5. Le determinazioni in ordine alle richieste di parere sono succintamente
motivate. Alle parti interessate può essere rilasciata copia della richiesta
del professionista, della determinazione del Consiglio e della documentazione
esibita ove ancora esistente agli atti dell'ufficio, salvi i limiti di di cui
all'art. 8, quinto comma, d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352.
D. Conciliazioni
Ove su richiesta di una delle parti interessate o a seguito di determinazione
del Consiglio si debba procedere ad un tentativo di conciliazione tra le
parti, la relativa procedura viene svolta dal consigliere all'uopo delegato:
in questo caso il termine per l'emissione del parere, eventualmente richiesto,
rimane sospeso fino all'esaurimento della procedura di conciliazione, salvo
che una delle parti non richieda di rimettere la questione al Consiglio per
la valutazione della richiesta di parere.
E. Disposizioni di carattere generale
Ai termini per gli adempimenti di competenza del Consiglio o di singoli consiglieri
previsti nei precedenti capi si applica la sospensione nel periodo feriale
secondo le modalità vigenti per i termini processuali.
F. Diritto di accesso
Salvo quanto stabilito nel presente regolamento l'accesso ai documenti ai sensi
dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è escluso, ai sensi
del secondo e quarto comma dell'art. 24 della stessa legge e dell'art. 8,
comma quinto, lett. d), d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, per tutti gli atti
dei procedimenti disciplinari anche per le fasi preliminari (per i quali
l'accesso mediante l'esame dei documenti e le estrazioni di copie, è consentito
solo all'incolpato ed al pubblico ministero) e delle procedure di assistenza
(per le quali l'accesso è consentito solo all'assistito), delle procedure
relative a note di onorari ed a pratiche di conciliazione (per le quali l'accesso è consentito
solo alle parti direttamente interessate). Approvato all'unanimità nella
seduta del 1.12.1995
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