Accade frequentemente
a noi avvocati del foro di Rimini - per evidenti motivi di vicinanza
geografica e per gli stretti rapporti che legano la nostra provincia
alla Repubblica di San Marino - di dover assistere e difendere nostri
clienti dinnanzi alla magistratura sammarinese.
Giova pertanto conoscere una recente innovazione legislativa introdotta
nella Serenissima Repubblica con decreto 4 maggio 1995 del Consiglio
Grande e Generale che ha accordato il riconoscimento giuridico all'Ordine
degli avvocati e dei notai, ed ha approvato uno Statuto contenente
la disciplina dell'attività forense (e notarile) anche con riguardo
agli avvocati stranieri.
Dispone infatti l'art. 51 del citato decreto che "gli avvocati
e procuratori stranieri, purché regolarmente abilitati all'esercizio
della professione nello Stato da cui provengono, possono svolgere in
territorio sammarinese, con carattere di temporaneità, le funzioni
di cui all'art. 4, lettera b) alle seguenti condizioni:
a) che lo Stato da cui essi provengono conceda analoga facoltà agli
avvocati sammarinesi;
b) che essi agiscano di concerto con un avvocato sammarinese iscritto
all'albo, presso il quale debbono eleggere domicilio;
c) che, prima dell'inizio dell'attività, essi abbiano inviato
al presidente del Consiglio dell'Ordine, a mezzo di lettera raccomandata
a.r., apposita comunicazione nella quale debbono essere indicati i
dati anagrafici e professionali e il nome dell'avvocato sammarinese
presso il quale hanno eletto domicilio;
d) che essi rispettino le norme deontologiche dettate dal presente
statuto". L'art. 4 lett. b) recita: "L'avvocato esplica la
propria attività professionale nell'ambito dell'oggetto che è definito
come segue: (...) egli rappresenta, assiste e difende le parti in qualunque
stato e grado del giudizio civile, penale, amministrativo o fiscale,
sia in sede giudiziaria, anche di conciliazione, che in sede arbitrale,
svolge inoltre attività di consulenza ed assistenza, sia giudiziale
che stragiudiziale, in ogni branca del diritto e può assumere
incarichi di curatore o procuratore in procedure concorsuali o di liquidazione
ed ogni altro incarico giudiziale rientrante nelle sue competenze".
In sintesi, pertanto, noi avvocati italiani
possiamo esercitare l'attività di
assistenza, rappresentanza e .dife- |
sa
di nostri clienti dinanzi a tutte le magistrature ed autorità amministrative
sammarinesi, senza alcuna eccezione, con l'obbligo di dare preventiva
comunicazionescritta con raccomandata a.r. al Presidente del Consiglio
dell'Ordine forense (che ha sede presso il Tribunale
commissariale civile e penale), contenente i dati di cui all'art. 51
del decreto sopra citato (cioè i nostri
dati anagrafici e professionali, nonché l'elezione di domicilio
presso un collega del foro sammarinese); e con l'ulteriore obbligo
di osservare le regole deontologiche dettate dallo statuto dell'Ordine
forense sammarinese. Queste ultime norme riproducono e conferiscono
dignità di legge ai precetti dell'etica professionale che ciascun
avvocato, in Italia ed in ogni parte del mondo, è tenuto ad
osservare: oltre a doveri generali "di condotta irreprensibile,
improntata al decoro, alla dignità ed alla probità" (art.
9 decc.tic.), sono prescritti espressamente gli obblighi di lealtà,
integrità morale e correttezza, di fedeltà all'incarico
professionale, di diligenza ed aggiornamento, di conservazione del
segreto professionale, dell'indipendenza, dell'astensione e della dichiarazione
in caso di incompatibilità. Lo Statuto allegato al citato decreto
contiene altresì numerosi divieti (alcuni dei quali ribadiscono
i principi etici di cui sopra), tra i quali vanno segnalati il divieto
per l'avvocato di contatti con la controparte e il divieto di deporre
come teste su fatti appresi o su atti di cui sia venuto a conoscenza
nell'esercizio della propria attività professionale. D'altronde
le sole sanzioni per la violazione delle norme deontologiche sono,
ovviamente, di natura disciplinare e pertanto non possono riguardare
chi (come noi avvocati italiani) non sia assoggettabile a dette sanzioni
da parte dell'Ordine forense sammarinese. Manca peraltro una norma
che preveda almeno la segnalazione di eventuali illeciti deontologici,
commessi in San Marino da avvocati stranieri, all'Ordine forense di
provenienza. Ma occorre ricordare che, come avvocati italiani, siamo
comunque obbligati, anche all'estero, al rispetto delle norme deontologiche
previste dal nostro ordinamento forense, che coincidono con quelle
dettate dallo Statuto degli avvocati di San Marino (eccezion fatta
per il divieto di testimoniare). |