Anno 1995 Numero 2  
 
Difensori Italiani sul titano
 
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Accade frequentemente a noi avvocati del foro di Rimini - per evidenti motivi di vicinanza geografica e per gli stretti rapporti che legano la nostra provincia alla Repubblica di San Marino - di dover assistere e difendere nostri clienti dinnanzi alla magistratura sammarinese.
Giova pertanto conoscere una recente innovazione legislativa introdotta nella Serenissima Repubblica con decreto 4 maggio 1995 del Consiglio Grande e Generale che ha accordato il riconoscimento giuridico all'Ordine degli avvocati e dei notai, ed ha approvato uno Statuto contenente la disciplina dell'attività forense (e notarile) anche con riguardo agli avvocati stranieri.
Dispone infatti l'art. 51 del citato decreto che "gli avvocati e procuratori stranieri, purché regolarmente abilitati all'esercizio della professione nello Stato da cui provengono, possono svolgere in territorio sammarinese, con carattere di temporaneità, le funzioni di cui all'art. 4, lettera b) alle seguenti condizioni:
a) che lo Stato da cui essi provengono conceda analoga facoltà agli avvocati sammarinesi;
b) che essi agiscano di concerto con un avvocato sammarinese iscritto all'albo, presso il quale debbono eleggere domicilio;
c) che, prima dell'inizio dell'attività, essi abbiano inviato al presidente del Consiglio dell'Ordine, a mezzo di lettera raccomandata a.r., apposita comunicazione nella quale debbono essere indicati i dati anagrafici e professionali e il nome dell'avvocato sammarinese presso il quale hanno eletto domicilio;
d) che essi rispettino le norme deontologiche dettate dal presente statuto". L'art. 4 lett. b) recita: "L'avvocato esplica la propria attività professionale nell'ambito dell'oggetto che è definito come segue: (...) egli rappresenta, assiste e difende le parti in qualunque stato e grado del giudizio civile, penale, amministrativo o fiscale, sia in sede giudiziaria, anche di conciliazione, che in sede arbitrale, svolge inoltre attività di consulenza ed assistenza, sia giudiziale che stragiudiziale, in ogni branca del diritto e può assumere incarichi di curatore o procuratore in procedure concorsuali o di liquidazione ed ogni altro incarico giudiziale rientrante nelle sue competenze". In sintesi, pertanto, noi avvocati italiani possiamo esercitare l'attività di assistenza, rappresentanza e .dife-
sa di nostri clienti dinanzi a tutte le magistrature ed autorità amministrative sammarinesi, senza alcuna eccezione, con l'obbligo di dare preventiva comunicazionescritta con raccomandata a.r. al Presidente del Consiglio dell'Ordine forense (che ha sede presso il Tribunale commissariale civile e penale), contenente i dati di cui all'art. 51 del decreto sopra citato (cioè i nostri dati anagrafici e professionali, nonché l'elezione di domicilio presso un collega del foro sammarinese); e con l'ulteriore obbligo di osservare le regole deontologiche dettate dallo statuto dell'Ordine forense sammarinese. Queste ultime norme riproducono e conferiscono dignità di legge ai precetti dell'etica professionale che ciascun avvocato, in Italia ed in ogni parte del mondo, è tenuto ad osservare: oltre a doveri generali "di condotta irreprensibile, improntata al decoro, alla dignità ed alla probità" (art. 9 decc.tic.), sono prescritti espressamente gli obblighi di lealtà, integrità morale e correttezza, di fedeltà all'incarico professionale, di diligenza ed aggiornamento, di conservazione del segreto professionale, dell'indipendenza, dell'astensione e della dichiarazione in caso di incompatibilità. Lo Statuto allegato al citato decreto contiene altresì numerosi divieti (alcuni dei quali ribadiscono i principi etici di cui sopra), tra i quali vanno segnalati il divieto per l'avvocato di contatti con la controparte e il divieto di deporre come teste su fatti appresi o su atti di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio della propria attività professionale. D'altronde le sole sanzioni per la violazione delle norme deontologiche sono, ovviamente, di natura disciplinare e pertanto non possono riguardare chi (come noi avvocati italiani) non sia assoggettabile a dette sanzioni da parte dell'Ordine forense sammarinese. Manca peraltro una norma che preveda almeno la segnalazione di eventuali illeciti deontologici, commessi in San Marino da avvocati stranieri, all'Ordine forense di provenienza. Ma occorre ricordare che, come avvocati italiani, siamo comunque obbligati, anche all'estero, al rispetto delle norme deontologiche previste dal nostro ordinamento forense, che coincidono con quelle dettate dallo Statuto degli avvocati di San Marino (eccezion fatta per il divieto di testimoniare).