Anno 1995 Numero 2  
 
Esercizio Abusivo della professione
 
:::

Reato plurioffensivo. Costituzione di parte civile dell'Ordine professionale. Legittimazione attiva. Sussiste. Condizioni di ammissibilità. Danno diretto.

::

Il delitto di cui all'art. 348 c.p. costituisce reato plurioffensivo. é legittimato a costituirsi parte civile, nel procedimento penale contro l'imputato di detto reato, l'Ordine professionale (o altra associazione di categoria), purché prospetti la sussistenza di un danno diretto derivante dal reato. Il pretore di Rimini. dottoressa Talia, ha dichiarato l'ammissibilità della costituzione di parte civile dell'Ordine dei farmacisti nel procedimento penale contro un imputato del delitto di esercizio abusivo della professione di farmacista. L'ordinanza, che contiene numerosi riferimenti alla dottrina e alla giurisprudenza più recenti, afferma in sostanza due principi:

1) il reato di cui all'art. 348 c.p. è reato plurioffensivo e l'Ordine professionale, o l'Associazione, o il Sindacato di categoria, sono legittimati all'esercizio dell'azione civile nel processo penale, mediante i propri organi rappresentativi istituzionali, nei confronti dell'imputato di esercizio arbitrario della professione;
2) condizione indispensabile di ammissibilità della costituzione di parte civile di un Ordine professionale (o altra associazione di categoria) in detto processo è che tale soggetto prospetti la sussistenza di un danno diretto derivante ad esso dal fatto-reato, e non si limiti a una generica doglianza per la violazione delle norme che disciplinano la professione (danno diretto che può consistere poi nella lesione dell'interesse circostanziato preso a cuore dall'ente rappresentativo di categoria, nonché nel danno patrimoniale ad esso derivato dalla condotta dell'imputato, ad esempio per la concorrenza sleale subita dai professionisti appartenenti alla categoria offesa dal reato).