Reato
plurioffensivo. Costituzione
di parte civile dell'Ordine
professionale. Legittimazione
attiva. Sussiste. Condizioni
di ammissibilità.
Danno diretto.
:: Il delitto di cui
all'art. 348 c.p. costituisce
reato plurioffensivo. é legittimato
a costituirsi parte
civile, nel procedimento
penale contro l'imputato
di detto reato, l'Ordine
professionale (o altra
associazione di categoria),
purché prospetti
la sussistenza di un
danno diretto derivante
dal reato. Il pretore
di Rimini. dottoressa
Talia, ha dichiarato
l'ammissibilità della
costituzione di parte
civile dell'Ordine
dei farmacisti nel
procedimento penale
contro un imputato
del delitto di esercizio
abusivo della professione
di farmacista. L'ordinanza,
che contiene numerosi
riferimenti alla dottrina
e alla giurisprudenza
più recenti,
afferma in sostanza
due principi:
|
1)
il reato di cui all'art.
348 c.p. è reato
plurioffensivo e l'Ordine
professionale, o l'Associazione,
o il Sindacato di categoria,
sono legittimati all'esercizio
dell'azione civile nel
processo penale, mediante
i propri organi rappresentativi
istituzionali, nei confronti
dell'imputato di esercizio
arbitrario della professione;
2) condizione indispensabile
di ammissibilità della
costituzione di parte
civile di un Ordine professionale
(o altra associazione
di categoria) in detto
processo è che
tale soggetto prospetti
la sussistenza di un
danno diretto derivante
ad esso dal fatto-reato,
e non si limiti a una
generica doglianza per
la violazione delle norme
che disciplinano la professione
(danno diretto che può consistere
poi nella lesione dell'interesse
circostanziato preso
a cuore dall'ente rappresentativo
di categoria, nonché nel
danno patrimoniale ad
esso derivato dalla condotta
dell'imputato, ad esempio
per la concorrenza sleale
subita dai professionisti
appartenenti alla categoria
offesa dal reato). |