Anno 1995 Numero 2  
 
Norme deontologiche da rispettare
 
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1. Avvocato e procuratore - Norme deontologiche - Rapporti con i magistrati - Induzione in errore - Illecito deontologico. Viola il disposto di cui all'art. 38 r.d.l. n. 1578/33 il professionista che induce il giudice in errore mediante la presentazione di documenti formati irritualmente. (18 marzo 1993 n. 21 - Pres. e Rel. Cagnani - P.M. Iannelli)
2. Avvocato e procuratore - Norme deontologiche - Rapporti con i magistrati - Dovere di dignità e decoro - Uso di frasi sconvenienti - Illecito deontologico. Al difensore compete il più ampio diritto di critica nei confronti dell'operato del giudice: egli deve però sempre attenersi a criteri di assoluta correttezza, fra l'altro imposta dalla legge e soprattutto dalla dignità della funzione espletata. (Nella fattispecie la frase usata verso il magistrato dal difensore in udienza - "Badi che la denuncio alla Procura della Repubblica per abuso innominato d'ufficio" - è stata ritenuta lesiva del prestigio del giudice al quale era diretta). (28 dicembre 1992 n. 124 - Pres. Ricciardi - Rel. Rossi - P.M. Federici)
3. Avvocato e procuratore - Norme deontologiche - Rapporti con i magistrati - Proposizione di azione risarcitoria nei confronti di magistrati penali incaricati di giudicare il proprio cliente durante la pendenza del procedimento e in assenza delle condizioni di proponibilità - Illecito deontologico. L'avvocato che presti la propria opera professionale per avviare un'azione risarcitoria nei confronti dei magistrati penali incaricati di giudicare il proprio clien-

te, in assenza delle condizioni di proponibilità di tale azione, tiene una condotta che non è ispirata a quel rispetto delle regole di deontologia professionale che si impongono ad ogni avvocato. (15 giugno 1989 n. 93 - Pres. P.P. Landriscina - Rel. Mazzarolli - P.M. Jannelli)
4. Avvocato e procuratore - Norme deontologiche - Rapporti con i magistrati - Amicizia con magistrato tale da indurre terzi a dubitare dell'imparzialità del giudice - Comportamento non riservato - Illecito deontologico. Il professionista che coltivi un'amicizia con un magistrato conseguendone un trattamento preferenziale nei propri impegni professionali, che ottenga dallo stesso il privilegio, negato ai suoi colleghi, di ricevere i clienti nel suo ufficio anche nelle ore pomeridiane, e che utilizzi tale circostanza senza discrezione e riservatezza, tiene un comportamento non consono ai principi di correttezza, dignità e decoro professionali. Il professionista deve infatti tenere un comportamento nei confronti del giudice tale che deve assolutamente evitarsi che le parti ed il pubblico in genere e gli stessi colleghi possano, per effetto di manifestazioni esteriori, essere indotti a dubitare della imparzialità del giudice. (1 marzo 1989 - Pres. P.P. Landriscina - Rel. Di Palma - P.M. Dettori)