1.
Avvocato
e procuratore - Norme
deontologiche
- Rapporti con i magistrati
- Induzione in errore
- Illecito deontologico. Viola il disposto di
cui all'art. 38 r.d.l.
n. 1578/33 il professionista
che induce il giudice
in errore mediante
la presentazione di
documenti formati irritualmente.
(18 marzo 1993 n. 21
- Pres. e Rel. Cagnani
- P.M. Iannelli)
2. Avvocato
e procuratore - Norme
deontologiche
- Rapporti con i magistrati
- Dovere di dignità e
decoro - Uso di frasi
sconvenienti - Illecito
deontologico. Al difensore
compete il più ampio
diritto di critica nei
confronti dell'operato
del giudice: egli deve
però sempre attenersi
a criteri di assoluta
correttezza, fra l'altro
imposta dalla legge e
soprattutto dalla dignità della
funzione espletata. (Nella
fattispecie la frase
usata verso il magistrato
dal difensore in udienza
- "Badi che la denuncio
alla Procura della Repubblica
per abuso innominato
d'ufficio" - è stata
ritenuta lesiva del prestigio
del giudice al quale
era diretta). (28 dicembre
1992 n. 124 - Pres. Ricciardi
- Rel. Rossi - P.M. Federici)
3.
Avvocato e procuratore
- Norme deontologiche
- Rapporti con i magistrati
- Proposizione di azione
risarcitoria nei confronti
di magistrati penali
incaricati di giudicare
il proprio cliente durante
la pendenza del procedimento
e in assenza delle condizioni
di proponibilità -
Illecito deontologico. L'avvocato
che presti la propria
opera professionale per
avviare un'azione risarcitoria
nei confronti dei magistrati
penali
incaricati di giudicare
il proprio clien-
|
te,
in assenza delle condizioni
di proponibilità di
tale azione, tiene una
condotta che non è ispirata
a quel rispetto delle
regole di deontologia
professionale che si
impongono ad ogni avvocato.
(15 giugno 1989 n. 93
- Pres. P.P. Landriscina
- Rel. Mazzarolli - P.M.
Jannelli)
4.
Avvocato e procuratore
- Norme deontologiche
- Rapporti con i magistrati
- Amicizia con magistrato
tale da indurre terzi
a dubitare dell'imparzialità del
giudice - Comportamento
non riservato - Illecito
deontologico. Il professionista
che coltivi un'amicizia
con un magistrato conseguendone
un trattamento preferenziale
nei propri impegni professionali,
che ottenga dallo stesso
il privilegio, negato
ai suoi colleghi, di
ricevere i clienti nel
suo ufficio anche nelle
ore pomeridiane, e che
utilizzi tale circostanza
senza discrezione e riservatezza,
tiene un comportamento
non consono ai principi
di correttezza, dignità e
decoro professionali.
Il professionista deve
infatti tenere un comportamento
nei confronti del giudice
tale che deve assolutamente
evitarsi che le parti
ed il pubblico in genere
e gli stessi colleghi
possano, per effetto
di manifestazioni esteriori,
essere indotti a dubitare
della imparzialità del
giudice. (1 marzo 1989
- Pres. P.P. Landriscina
- Rel. Di Palma - P.M.
Dettori) |