Poniamo
all’attenzione dei colleghi l’approvazione del nuovo regolamento
avente ad oggetto le tariffe degli istituti di vendite giudiziarie
che all’art. 20 introduce modifiche di notevole importanza.
L’articolo in questione
prevede infatti varie ipotesi in cui la mancata vendita dei beni
pignorati, sia per asta deserta che per rinuncia alla procedura
da parte del creditore, comporta un alto costo dovuto ad una
somma fissa che, in ogni caso, il creditore procedente, anche
rinunciante, sarà tenuto a versare.
|
In
particolare, nel caso in cui i beni siano già stati trasportati
nei locali dell’Ivg il creditore procedente dovrà corrispondere
un importo pari all’8% sul valore del pignorato; nel caso in cui
invece i beni non siano ancora stati trasportati, la somma sarà pari
al 5% sempre sul valore del pignorato.
|