Anno 1997 Numero 4  
 
aTTENZIONE AI NUOVI COSTI!
Rinuncia alla procedura esecutiva mobiliare
 
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Poniamo all’attenzione dei colleghi l’approvazione del nuovo regolamento avente ad oggetto le tariffe degli istituti di vendite giudiziarie che all’art. 20 introduce modifiche di notevole importanza.

L’articolo in questione prevede infatti varie ipotesi in cui la mancata vendita dei beni pignorati, sia per asta deserta che per rinuncia alla procedura da parte del creditore, comporta un alto costo dovuto ad una somma fissa che, in ogni caso, il creditore procedente, anche rinunciante, sarà tenuto a versare.

In particolare, nel caso in cui i beni siano già stati trasportati nei locali dell’Ivg il creditore procedente dovrà corrispondere un importo pari all’8% sul valore del pignorato; nel caso in cui invece i beni non siano ancora stati trasportati, la somma sarà pari al 5% sempre sul valore del pignorato.