Anno 1997 Numero 4  
 
Costituita l'Associazione nazionale dei praticanti avvocati
Primo Convegno nazionale dei praticanti
 
:::

Il 27 giugno scorso si è svolto a Verona il 1° Convegno nazionale praticanti avvocati, al quale hanno partecipato 67 delegazioni di praticanti provenienti dalle diverse sedi d’Italia.

Nella prima fase del Convegno sono intervenuti, nell’ordine:

• avv. L. Lambertini - presidente dell'Ordine degli avvocati di Verona;

• sen. avv. L. Callegaro - segretario della Commissione giustizia del Senato;

• prof. avv. G. Pecorella - presidente dell’Unione camere penali;

• avv. N.A. Ghedini - consigliere della Giunta dell’Unione delle camere penali;

• avv. P. Mirandola - Federavvocati [Sindacato nazionale degli avvocati];

• avv. M. Poli - presidente dell’Unione italiana forense;

• avv. G. Carpeggiani - Unione italiana forense.

Successivamente hanno preso la parola i delegati delle 67 associazioni italiane di praticanti, iniziando dalle delegazioni provenienti dalle città sedi delle Corti d’appello.

Al termine dei suddetti interventi si è proceduto a costituire e formalizzare i Comitati regionali al fine di coordinare a livello locale le associazioni presenti nel territorio di appartenenza e indicare le proposte che le delegazioni dovranno avanzare presso il dicastero di Grazia e Giustizia in Roma dopo l’Assemblea generale indetta, sempre nella capitale, per il 13 luglio 1997.

Di rilevante importanza è stata la costituzione, in tale sede, dell’A.N.P.A. [Associazione nazionale praticanti avvocati].

Sostanzialmente, le proposte emerse dal dibattito ricalcano i principi del documento approvato, dall’assemblea generale A.R.P.A., in data 30 maggio 1997 e sottoscritto da circa 250 tra praticanti ed avvocati di Rimini, nonché da firmatari dei Fori limitrofi di Pesaro, Macerata, Forl“ e Reggio Emilia.

Non sono, comunque sia, mancate proposte alternative, probabilmente premature rispetto al momento attuale.

Tra queste sono da segnalare il documento dei praticanti di Padova, addirittura presentato in Senato come disegno di legge di iniziativa parlamentare, nonché quello della associazione di Milano.

Il "disegno di legge" padovano distingue, seppur nell’ambito dello stesso Albo, gli avvocati civilisti e penalisti, a seconda del tipo di specializzazione conseguita nel periodo post-universitario antecedente l’esame di Stato. Inoltre, sostiene l’estensione del periodo di pratica a tre anni, prevedendo, però, incentivi che rendano meno gravoso per il praticante avvocato l’iter di preparazione alla professione (diritto alla retribuzione, abilitazione al patrocinio anche avanti alle Commissioni tributarie provinciali, e dopo il secondo anno, anche davanti ai Tribunali ed alle Commissioni tributarie regionali, seppur solo in sostituzione dell’avvocato).

I praticanti di Milano hanno previsto un periodo di pratica triennale con frequenza obbligatoria di corsi di scuola forense, seguito da un esame quasi esclusivamente pratico, consistente nel sottoporre al candidato un fascicolo processuale contenente tutti gli elementi necessari per gestire la controversia, nonché, nella contestuale redazione di un atto e simulazione della relativa udienza.

Dagli interventi delle delegazioni e dai documenti presentati dalle associazioni dei praticanti è emerso, quale punto imprescindibile, il fatto che le norme di una "qualsiasi" riforma non dovranno essere applicate retroattivamente e cioè a coloro che sono già iscritti al registro praticanti al momento di entrata in vigore della legge stessa, in ogni caso, nel rispetto dei diritti quesiti e delle legittime aspettative.

Si auspica pertanto un più pregnante controllo da parte degli organi locali forensi, con la previsione di frequenti momenti di verifica dell’effettività e della serietà della pratica svolta, durante i quali il praticante verrà altres" esaminato in merito ad un caso effettivamente trattato; il tutto con facoltà di disporre la ripetizione del periodo in caso di esito negativo.

Viste le innumerevoli proposte, l’assemblea di Verona ha, quindi, richiesto un coordinamento su base regionale al fine di redigere un documento unitario che sarà proposto il 13 luglio a Roma, data nella quale verrà ufficializzata la proposta unitaria nazionale da presentare al ministro di Grazia e Giustizia Flick.

A tal proposito l’8 luglio, presso il Tribunale di Modena è stato deliberato il documento congiunto Emilia Romagna - Marche.