Con l’entrata in
vigore della legge 27 maggio 1997, n.141 in data 31 maggio 1997,
l’art. 83 del c.p.c. presenta la seguente nuova formulazione:
"Art. 83. Procura
alle liti. - Quando la parte sta in giudizio con il ministero
di un difensore, questo deve essere munito di procura.
La procura alle
liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita
con atto o scrittura privata autenticata.
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La
procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine
della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa
di risposta o di intervento, del precetto o della domanda di intervento
nell’esecuzione. In tali casi l’autografia della sottoscrizione
della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si
considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato
che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce.
La procura speciale si presume conferita soltanto
per un determinato grado del processo, quando nell’atto non è espressa
volontà diversa". |