Anno 1997 Numero 4  
 
MODIFICATO L’ART. 83 C.P.C.
(PROCURA ALLE LITI)
 
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Con l’entrata in vigore della legge 27 maggio 1997, n.141 in data 31 maggio 1997, l’art. 83 del c.p.c. presenta la seguente nuova formulazione:

 

"Art. 83. Procura alle liti. - Quando la parte sta in giudizio con il ministero di un difensore, questo deve essere munito di procura.

La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto o scrittura privata autenticata.

La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o di intervento, del precetto o della domanda di intervento nell’esecuzione. In tali casi l’autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce.

La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell’atto non è espressa volontà diversa".