Il
Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Rimini
considerato
- che recenti disposizioni
legislative hanno grandemente esteso l’utilizzazione dei vice
pretori onorari, attribuendo agli stessi funzioni di membri dei
collegi giudicanti avanti
al Tribunale civile e penale, nonché dei vice procuratori
onorari, senza alcuna limitazione concernente l’incompatibilità con
l’esercizio della professione forense, sancita invece per i giudici
togati, per i conciliatori e vice conciliatori e da ultimo anche
per i giudici di pace;
- che il largo impiego
dei vice pretori e dei vice procuratori onorari non corrisponde
più agli originari principi dell’ordinamento giudiziario,
che assegnava ai magistrati onorari funzioni residuali e di supplenza;
- che la indiscriminata
possibilità di cumulare senza limiti la funzione di accusa
e quella difensiva comporta indubbia lesione sia del prestigio
delle istituzioni giudiziarie che della professione forense;
- che nella mancata
previsione di qualsiasi incompatibilità per i vice pretori
ed i vice procuratori onorari si configura la violazione dei
principi costituzionali di cui agli artt. 3, 97 e 106, comma
2, Cost.,
preso atto
- dei deliberati dell’assemblea straordinaria
dell’Avvocatura italiana e del Consiglio nazionale forense riaffermanti
il principio della incompatibilità delle due funzioni quale
presidio di garanzia del diritto del cittadino ad avere "un
giudice che sia imparziale e distaccato e tale appaia all’opinione
pubblica"; |
-
delle circolari del C.s.m. in data 5.6.1997, con le quali, tra
l’altro, si richiede l’impegno degli aspiranti
alle cariche in questione di astenersi dall’attività professionale
avanti allo stesso ufficio in cui chiedono di essere nominati e
di non difendere e rappresentare le parti in procedimenti svolti
in Pretura nei successivi gradi di giurisdizione,
ritenuta
- l’assoluta incompatibilità tra l’esercizio
della professione forense e la funzione giurisdizionale,
delibera:
- di invitare i magistrati onorari attualmente
in carica ad esaminare l’opportunità, per rispetto dell’etica
professionale ed in segno di sensibilità verso il disagio
degli utenti della giustizia e dei colleghi, di dare immediata
applicazione alle disposizioni contenute nelle recenti circolari
del C.s.m. in ordine all’impegno di non esercitare la professione
presso gli uffici giudiziari cui sono addetti;
- di uniformare ai principi sopra esposti i provvedimenti
di propria competenza concernenti la futura nomina e conferma di
magistrati onorari.
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