Anno 1997 Numero 4  
 
il Consiglio si esprime sull'incompatibilità
Estratto dal verbale dell’adunanza del Consiglio dell’Ordine del 24 giugno che ha per oggetto la nomina e la conferma dei vice pretori onorari e vice procuratori onorari per il triennio 1998-2000
 
:::

Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Rimini

considerato

- che recenti disposizioni legislative hanno grandemente esteso l’utilizzazione dei vice pretori onorari, attribuendo agli stessi funzioni di membri dei collegi giudicanti avanti al Tribunale civile e penale, nonché dei vice procuratori onorari, senza alcuna limitazione concernente l’incompatibilità con l’esercizio della professione forense, sancita invece per i giudici togati, per i conciliatori e vice conciliatori e da ultimo anche per i giudici di pace;

- che il largo impiego dei vice pretori e dei vice procuratori onorari non corrisponde più agli originari principi dell’ordinamento giudiziario, che assegnava ai magistrati onorari funzioni residuali e di supplenza;

- che la indiscriminata possibilità di cumulare senza limiti la funzione di accusa e quella difensiva comporta indubbia lesione sia del prestigio delle istituzioni giudiziarie che della professione forense;

- che nella mancata previsione di qualsiasi incompatibilità per i vice pretori ed i vice procuratori onorari si configura la violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 97 e 106, comma 2, Cost.,

preso atto

- dei deliberati dell’assemblea straordinaria dell’Avvocatura italiana e del Consiglio nazionale forense riaffermanti il principio della incompatibilità delle due funzioni quale presidio di garanzia del diritto del cittadino ad avere "un giudice che sia imparziale e distaccato e tale appaia all’opinione pubblica";

- delle circolari del C.s.m. in data 5.6.1997, con le quali, tra l’altro, si richiede l’impegno degli aspiranti alle cariche in questione di astenersi dall’attività professionale avanti allo stesso ufficio in cui chiedono di essere nominati e di non difendere e rappresentare le parti in procedimenti svolti in Pretura nei successivi gradi di giurisdizione,

ritenuta

- l’assoluta incompatibilità tra l’esercizio della professione forense e la funzione giurisdizionale,

delibera:

- di invitare i magistrati onorari attualmente in carica ad esaminare l’opportunità, per rispetto dell’etica professionale ed in segno di sensibilità verso il disagio degli utenti della giustizia e dei colleghi, di dare immediata applicazione alle disposizioni contenute nelle recenti circolari del C.s.m. in ordine all’impegno di non esercitare la professione presso gli uffici giudiziari cui sono addetti;

- di uniformare ai principi sopra esposti i provvedimenti di propria competenza concernenti la futura nomina e conferma di magistrati onorari.