Anno 1997 Numero 4  
 
RIDUZIONE IN SCHIAVITU’?
Prostituzione: condizione analoga alla cattività
 
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Innovativa sentenza della Corte d’Assise

REATI CONTRO LA PERSONA - RIDUZIONE IN SCHIAVITU` - CONDIZIONE ANALOGA - FATTISPECIE - CONDIZIONE DI FATTO

(art. 600 c.p.)

1. "La condizione di donne acquisite a scopo di prostituzione e sottoposte a riscatto rientra concettualmente nella previsione di cui all’art. 600 c.p."

(Corte d’Assise di Rimini, 6 luglio 1996)

2. "Non esiste alcuna ragione di ordine logico o sistematico per cui le nozioni di schiavitù e di condizione analoga alla schiavitù non possano consistere anche in situazioni di fatto".

(Corte d’Assise di Rimini, 6 luglio 1996 )

La pronuncia emessa dalla Corte di Assise di Rimini offre uno spunto di riflessione in ordine alla configurazione del reato di riduzione in schiavitù e in condizione analoga alla schiavitù contemplato dall’art. 600 c.p.

La vicenda posta all’esame del Collegio prende le mosse dal generale fenomeno di sfruttamento della prostituzione che, nel caso di specie, assume contorni che consentono, per lo svolgimento fattuale degli episodi criminosi, la più grave qualificazione giuridica di riduzione in condizione analoga alla schiavitù di cui all’art. 600 c.p.

La condotta criminosa viene ravvisata dall’organo giudicante nel totale asservimento di giovani nigeriane tradotte in Italia con la promessa di una attività lavorativa lecita e ben remunerata, ma in realtà, una volta giunte in loco, vincolate da accordi contrattuali che prevedono il riscatto da detta condizione di assoggettamento solo al versamento di cospicue somme di denaro.

In buona sostanza si evidenzia una sorta di "tratta" avente ad oggetto l’acquisto delle giovani individuate e prescelte nelle rispettive località di origine e, una volta condotte in Italia, destinate ad essere "acquistate" da coloro che vengono definite "madame", e da queste ultime costrette, sovente con minacce e percosse, all’esercizio della prostituzione, i cui proventi sono conteggiati a titolo di parziale pagamento del riscatto finale.

Ulteriore elemento significativo dello stato di asservimento, penalmente rilevante ai sensi dell’art. 600 c.p., viene ravvisato nei condizionamenti di natura psicologica connessi ad aspetti di tradizione religiosa esplicantesi in rituali magici, utilizzati a fini coercitivi e di intimidazione, avuto riguardo soprattutto alla povertà culturale e alle credenze popolari delle giovani vittime, altres" private dei documenti di viaggio e identità personale allo scopo di realizzare un controllo assoluto sulle stesse.

In punto di diritto la Corte d’Assise di Rimini si è trovata a fronteggiare i non pochi ostacoli giuridici posti, in primis dalla Relazione al codice penale del 1930 che, a proposito del reato di cui all’art. 600 c.p., esclude che il delitto di riduzione in schiavitù, intesa esclusivamente come condizione di diritto, possa commettersi in Italia ed in tutti quei Paesi dove la schiavitù non è ammessa o riconosciuta come istituto giuridico, e altres" dalla successiva giurisprudenza, di legittimità e di merito, intervenuta sulla materia, che in diverse occasioni ha avallato l’orientamento espresso nella Relazione, attraverso l’interpretazione della nozione di "condizione analoga alla schiavitù" come esclusivamente indicativa di situazioni di diritto (Cass. 21.10.1971, ric. Braibanti e Cass. 22.12.1983, n. 3855 ric. Barberio).

Tuttavia il Collegio giudicante ha superato gli ostacoli interpretativi segnalati attraverso una ricostruzione della norma mirata, al di fuori di una visione esclusivamente formalistica della realtà storica, alla valutazione della condizione effettiva e concreta della persona, privata, di fatto, prima ancora che di diritto, della propria libertà per essere assoggettata al dominio di un terzo, ponendo attenzione al grave pericolo che la schiavitù, civilmente bandita dagli ordinamenti moderni e di diritto, possa di fatto essere esercitata in altre forme di privazione della libertà personale altrui, parimenti incisive e vessatorie. In effetti l’orientamento espresso dalla Corte d’Assise di Rimini trova riscontro nella sentenza della S.C. 7.12.1989, ric. Izet Elmaz secondo cui la schiavitù e la condizione analoga alla schiavitù previste dagli artt. 600 e 602 c.p., non sono necessariamente solo condizioni di diritto ma possono essere costituite anche da situazioni di fatto.

A siglare definitamente il suddetto orientamento sono di recente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione esprimendo il principio in base al quale "la condizione analoga alla schiavitù non è costituita da una condizione di diritto ma da una situazione di fatto, identica, quanto al peso che ne subisce chi ne sia oggetto, alla condizione materiale dello schiavo, con la sola particolarità che - a differenza di quest’ultimo - la vittima non può perdere lo stato giuridico di uomo libero. Nella specie la nozione non è esauribile nelle sole ipotesi descritte dall’art. 1 della Convenzione Supplementare di Ginevra del 1956 ma si sostanzia altres" tutte le volte in cui sia dato verificare l’esplicazione di una condotta, cui sia ricollegabile l’effetto del totale asservimento d’una persona umana al soggetto responsabile della condotta stessa" (Cass., S.U., sentenza 22 novembre 1996 - 16 gennaio 1997, n. 261).

Il fondamento normativo di tale orientamento è rappresentato dall’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 25 settembre 1926, rinnovata nella Convenzione di Ginevra del 7 novembre 1956, approvata con legge 20 dicembre 1957 n. 1304, laddove, nell’elenco delle varie attribuzioni che la Convenzione considera "istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù” varie di esse sono condizioni di fatto e non di diritto perché realizzabili senza che alcun atto o fatto normativo le autorizzi.

Da ciò ne dovrebbe conseguire che "condizione analoga alla schiavitù deve interpretarsi come condizione in cui sia socialmente possibile per prassi, tradizione e circostanze ambientali, costringere una persona al proprio esclusivo servizio".

A rafforzamento della propria tesi le Sezioni Unite propongono una interpretazione di chiusura della norma volta a dimostrare che se il termine "condizione analoga" dovesse essere ritenuto espressione di uno status di diritto si perverrebbe ad una interpretazione abrogante dello stesso, in quanto ogni "condizione analoga" dovendo essere apprezzata come condizione di diritto, "dovrebbe definirsi non già analoga al referente, ma in questo immedesimata, ripetendone l’analogo contenuto di schiavitù".

Più corretto appare allora definire e valutare la "condizione analoga alla schiavitù" come "una situazione di fatto, identica, quanto al peso che ne subisce chi ne sia oggetto, alla condizione materiale dello schiavo, con la particolarità che - a differenza di quest’ultimo - la vittima non può perdere lo stato giuridico di uomo libero".

In buona sostanza la S.C. con la sentenza n. 261/97 ha posto in evidenza che se il termine "schiavitù" rappresenta una nozione a stretto contenuto giuridico, eguali connotati di diritto positivo non possono essere attribuiti alla diversa nozione di "condizione analoga alla schiavitù", caratterizzata da "dati o estremi puramente fattuali e non pure di diritto positivo".

Giovanna Ollà