Innovativa
sentenza della Corte d’Assise
REATI CONTRO
LA PERSONA - RIDUZIONE IN SCHIAVITU` - CONDIZIONE ANALOGA -
FATTISPECIE - CONDIZIONE DI FATTO
(art. 600 c.p.)
1. "La
condizione di donne acquisite a scopo di prostituzione e sottoposte
a riscatto rientra concettualmente nella previsione di cui all’art.
600 c.p."
(Corte d’Assise
di Rimini, 6 luglio 1996)
2. "Non
esiste alcuna ragione di ordine logico o sistematico per cui
le nozioni di schiavitù e di condizione analoga alla schiavitù non
possano consistere anche in situazioni di fatto".
(Corte d’Assise
di Rimini, 6 luglio 1996 )
La pronuncia emessa
dalla Corte di Assise di Rimini offre uno spunto di riflessione
in ordine alla configurazione del reato di riduzione in schiavitù e
in condizione analoga alla schiavitù contemplato dall’art.
600 c.p.
La vicenda posta
all’esame del Collegio prende le mosse dal generale fenomeno
di sfruttamento della prostituzione che, nel caso di specie,
assume contorni che consentono, per lo svolgimento fattuale degli
episodi criminosi, la più grave qualificazione giuridica
di riduzione in condizione analoga alla schiavitù di cui
all’art. 600 c.p.
La condotta criminosa
viene ravvisata dall’organo giudicante nel totale asservimento
di giovani nigeriane tradotte in Italia con la promessa di una
attività lavorativa lecita e ben remunerata, ma in realtà,
una volta giunte in loco, vincolate da accordi contrattuali che
prevedono il riscatto da detta condizione di assoggettamento
solo al versamento di cospicue somme di denaro.
In buona sostanza
si evidenzia una sorta di "tratta" avente ad oggetto
l’acquisto delle giovani individuate e prescelte nelle rispettive
località di origine e, una volta condotte in Italia, destinate
ad essere "acquistate" da coloro che vengono definite "madame",
e da queste ultime costrette, sovente con minacce e percosse,
all’esercizio della prostituzione, i cui proventi sono conteggiati
a titolo di parziale pagamento del riscatto finale.
Ulteriore elemento
significativo dello stato di asservimento, penalmente rilevante
ai sensi dell’art. 600 c.p., viene ravvisato nei condizionamenti
di natura psicologica connessi ad aspetti di tradizione religiosa
esplicantesi in rituali magici, utilizzati a fini coercitivi
e di intimidazione, avuto riguardo soprattutto alla povertà culturale
e alle credenze popolari delle giovani vittime, altres" private
dei documenti di viaggio e identità personale allo scopo
di realizzare un controllo assoluto sulle stesse.
In punto di diritto
la Corte d’Assise di Rimini si è trovata a fronteggiare
i non pochi ostacoli giuridici posti, in primis dalla Relazione
al codice penale del 1930 che, a proposito del reato di cui all’art.
600 c.p., esclude che il delitto di riduzione in schiavitù,
intesa esclusivamente come condizione di diritto, possa commettersi
in Italia ed in tutti quei Paesi dove la schiavitù non è ammessa
o riconosciuta come istituto giuridico, e altres" dalla
successiva giurisprudenza, di legittimità e di merito,
intervenuta sulla materia, che in diverse occasioni ha avallato
l’orientamento espresso nella Relazione, attraverso l’interpretazione
della nozione di "condizione analoga alla schiavitù" come
esclusivamente indicativa di situazioni di diritto (Cass. 21.10.1971,
ric. Braibanti e Cass. 22.12.1983, n. 3855 ric. Barberio).
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Tuttavia
il Collegio giudicante ha superato gli ostacoli interpretativi
segnalati attraverso una ricostruzione della norma mirata, al di
fuori di una visione esclusivamente formalistica della realtà storica,
alla valutazione della condizione effettiva e concreta della persona,
privata, di fatto, prima ancora che di diritto, della propria libertà per
essere assoggettata al dominio di un terzo, ponendo attenzione
al grave pericolo che la schiavitù, civilmente bandita dagli
ordinamenti moderni e di diritto, possa di fatto essere esercitata
in altre forme di privazione della libertà personale altrui,
parimenti incisive e vessatorie. In effetti l’orientamento espresso
dalla Corte d’Assise di Rimini trova riscontro nella sentenza della
S.C. 7.12.1989, ric. Izet Elmaz secondo cui la schiavitù e
la condizione analoga alla schiavitù previste dagli artt.
600 e 602 c.p., non sono necessariamente solo condizioni di diritto
ma possono essere costituite anche da situazioni di fatto.
A siglare definitamente il suddetto orientamento
sono di recente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione
esprimendo il principio in base al quale "la condizione analoga
alla schiavitù non è costituita da una condizione
di diritto ma da una situazione di fatto, identica, quanto al peso
che ne subisce chi ne sia oggetto, alla condizione materiale dello
schiavo, con la sola particolarità che - a differenza di
quest’ultimo - la vittima non può perdere lo stato giuridico
di uomo libero. Nella specie la nozione non è esauribile
nelle sole ipotesi descritte dall’art. 1 della Convenzione Supplementare
di Ginevra del 1956 ma si sostanzia altres" tutte le volte
in cui sia dato verificare l’esplicazione di una condotta, cui
sia ricollegabile l’effetto del totale asservimento d’una persona
umana al soggetto responsabile della condotta stessa" (Cass.,
S.U., sentenza 22 novembre 1996 - 16 gennaio 1997, n. 261).
Il fondamento normativo di tale orientamento è rappresentato
dall’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 25 settembre 1926,
rinnovata nella Convenzione di Ginevra del 7 novembre 1956, approvata
con legge 20 dicembre 1957 n. 1304, laddove, nell’elenco delle
varie attribuzioni che la Convenzione considera "istituzioni
e pratiche analoghe alla schiavitù” varie di esse sono condizioni
di fatto e non di diritto perché realizzabili senza che
alcun atto o fatto normativo le autorizzi.
Da ciò ne dovrebbe conseguire che "condizione
analoga alla schiavitù deve interpretarsi come condizione
in cui sia socialmente possibile per prassi, tradizione e circostanze
ambientali, costringere una persona al proprio esclusivo servizio".
A rafforzamento della propria tesi le Sezioni
Unite propongono una interpretazione di chiusura della norma volta
a dimostrare che se il termine "condizione analoga" dovesse
essere ritenuto espressione di uno status di diritto si perverrebbe
ad una interpretazione abrogante dello stesso, in quanto ogni "condizione
analoga" dovendo essere apprezzata come condizione di diritto, "dovrebbe
definirsi non già analoga al referente, ma in questo immedesimata,
ripetendone l’analogo contenuto di schiavitù".
Più corretto appare allora definire e valutare
la "condizione analoga alla schiavitù" come "una
situazione di fatto, identica, quanto al peso che ne subisce chi
ne sia oggetto, alla condizione materiale dello schiavo, con la
particolarità che - a differenza di quest’ultimo - la vittima
non può perdere lo stato giuridico di uomo libero".
In buona sostanza la S.C. con la sentenza n. 261/97
ha posto in evidenza che se il termine "schiavitù" rappresenta
una nozione a stretto contenuto giuridico, eguali connotati di
diritto positivo non possono essere attribuiti alla diversa nozione
di "condizione analoga alla schiavitù", caratterizzata
da "dati o estremi puramente fattuali e non pure di diritto
positivo".
Giovanna Ollà |