Con circolare del 13 luglio 2007 il Consiglio Nazionale Forense ha approvato il regolamento per la formazione professionale continua, che a partire dal 1° gennaio 2008 prevede l’obbligo di aggiornamento per gli avvocati ed i praticanti avvocati che abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica.
Nella riunione del 18 dicembre 2007 il consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rimini ha approvato una circolare interpretativa ed attuativa del suddetto regolamento (troverete entrambi i documenti negli allegati).
Ecco i punti salienti del regolamento per la formazione professionale continua:
Crediti formativi. Ogni avvocato ed ogni praticante avvocato abilitato che abbia ottenuto il certificato di compiuta pratica deve conseguire nel triennio (il primo triennio valutativo va dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010) almeno 90 crediti formativi, con un minimo di 20 per ogni anno.
Almeno 15 crediti formativi nel triennio debbono riguardare l’ordinamento professionale e previdenziale e la deontologia.
La partecipazione agli eventi formativi attribuisce n. 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione, con il limite massimo di n. 24 crediti per la partecipazione ad ogni singolo evento formativo (corso, seminario ecc.).
Deroga per il primo triennio. Per il primo triennio di valutazione (dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010) i crediti formativi sono ridotti a 50, con un minimo di 9 crediti per il primo anno, di 12 per il secondo e di 18 per il terzo, dei quali in materia di ordinamento professionale forense, previdenza e deontologia almeno 6 crediti nel triennio formativo.
Sempre per il primo triennio di valutazione, i crediti formativi da conseguire sono ridotti a 20 per chi abbia compiuto entro il 1° settembre 2007, od abbia a compiere entro il 1° settembre 2008, il quarantesimo anno d’iscrizione all’albo.
Eventi formativi. L’avvocato assolve l’obbligo di formazione partecipando a corsi di aggiornamento, masters, seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde, anche se eseguiti con modalità telematiche, purchè sia possibile il controllo della partecipazione.
Anche la partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari, istituiti dal Consiglio Nazionale Forense o dal Consiglio dell’Ordine è idonea ad attribuire crediti formativi.
La partecipazione agli eventi formativi rileva ai fini dell’adempimento del dovere di formazione continua solo se essi siano promossi od organizzati dal Consiglio Nazionale Forense o dai singoli Consigli dell’Ordine territoriali o, se organizzati da associazioni forensi, altri enti, istituzioni od organismi pubblici o privati, se siano stati preventivamente accreditati dal Consiglio Nazionale Forense o dai singoli Consigli dell’Ordine territoriali.
Anche la partecipazione alla Scuola Forense ed agli eventi formativi organizzati dalla Fondazione Forense Riminese “M. Ugolini”, nonché gli incontri di “Prassi Comune”, attribuisce ai partecipanti un numero di crediti formativi pari a quello previsto per la partecipazione agli eventi formativi organizzati da terzi ed accreditati dal Consiglio dell’Ordine.
Attività formative. Oltre alla partecipazione agli eventi formativi, integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua anche lo svolgimento delle attività di seguito indicate:
- relazioni o lezioni negli eventi formativi, nelle scuole forensi o nelle scuole di specializzazione per le professioni legali;
- pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche on line, ovvero pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati su argomenti giuridici;
- contratti di insegnamento in materie giuridiche stipulati con istituti universitari ed enti equiparati;
- partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di avvocato, per tutta la durata dell’esame.
Adempimenti degli iscritti. Ciascun iscritto deve depositare al Consiglio dell’Ordine, entro il 28 febbraio di ogni anno, una sintetica relazione che certifica il percorso formativo seguito nell’anno precedente, indicando gli eventi formativi seguiti, anche mediante autocertificazione (le relazioni possono essere inviate anche mediante fax o posta elettronica).
Al termine del triennio di valutazione, l’iscritto dovrà presentare al Consiglio, oltre alle sintetiche relazioni annuali, una dichiarazione riportante tutti i crediti formativi maturati nel triennio, analiticamente distinti e descritti per ciascun anno.
Esoneri. Sono esonerati dagli obblighi formativi i docenti universitari di prima e seconda fascia, nonché i ricercatori con incarico di insegnamento, relativamente alle loro materie di insegnamento, fermo l’obbligo di aggiornamento in materia deontologica, previdenziale e di ordinamento professionale.
Il Consiglio dell’Ordine, inoltre, su domanda dell’avvocato, può esonerare anche parzialmente l’iscritto dall’obbligo di formazione nei casi di gravidanza, parto, adempimento da parte dell’uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori, grave malattia o infortunio o altre condizioni personali. L’esonero vale anche nel caso in cui l’attività professionale venga interrotta per un periodo non inferiore a sei mesi o venga trasferita all’estero.
Attività prevalente ex art. 17 bis del codice deontologico forense. L’iscritto che intenda fornire a terzi indicazioni circa la propria attività professionale prevalente dovrà aver conseguito, nel periodo di valutazione che precede l’informazione, non meno di 30 crediti formativi nell’ambito di esercizio dell’attività professionale che intende indicare.
Per il primo triennio di valutazione (2008 – 2010) l’iscritto dovrà aver conseguito, nei 12 mesi precedenti l’informazione, non meno di 10 crediti formativi nell’ambito di esercizio dell’attività professionale che intende indicare.
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Il Consiglio dell’Ordine ha predisposto, in collaborazione con la Fondazione Forense Riminese “M. Ugolini” e con la Camera Penale di Rimini, il piano dell’offerta formativa per il primo semestre del 2008, che troverete nel nostro sito internet, attraverso cui sarà possibile effettuare la prenotazione ai vari eventi.
Gli eventi formativi saranno in gran parte gratuiti. In ogni caso, ove ciò non fosse possibile, il contributo richiesto ai partecipanti sarà limitato al recupero delle spese, al fine di consentire ad ogni iscritto l’adempimento dell’obbligo formativo.
Rimini, 10 gennaio 2009
Il Responsabile della Formazione
Avv. Rodolfo Cicchetti
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